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SE L’EX HA ASSUNTO DEI DOMESTICI SI PUÒ CHIEDERE LA RIDUZIONE DELL’ASSEGNO DIVORZILE?

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SE L’EX HA ASSUNTO DEI DOMESTICI SI PUÒ CHIEDERE LA RIDUZIONE DELL’ASSEGNO DIVORZILE?
Per la determinazione dell’assegno di mantenimento o divorzile e per la richiesta della sua rideterminazione, è necessario effettuare preliminarmente delle indagini investigative patrimoniali, affiancate a delle indagini sul reale tenore di vita e attuale situazione sentimentale dell’ex coniuge.
 
La ricerca degli elementi di prova avviene sia grazie a delle attività di monitoraggio e di pedinamento, producendo foto e video relativi alla condotta dell’ex coniuge, sia tramite la consultazione di database su fonti aperte e chiuse ed attività di OSINT e SOCMINT.
 
Le ipotesi che possono portare alla rideterminazione dell’assegno di mantenimento o divorzile e che possono essere dimostrate grazie all’intervento di una agenzia investigativa autorizzata sono:
  • L’ex coniuge percepisce un reddito non dichiarato, come nei casi di chi presta lavoro in nero;
  • L’ex coniuge ha intrapreso una nuova relazione more uxorio;
  • L’ex coniuge ha dichiarato, in fase di divorzio, un reddito diverso da quello effettivo.
Una recente ordinanza della Cassazione, la n. 36089 del 23 novembre 2021 (in allegato) ha risposto ad una domanda di importante rilevanza: se l’ex moglie assume dei domestici, l’ex marito può chiedere la revisione dell’assegno divorzile?

Secondo la Cassazione il nesso tra l’assunzione dei domestici ed il contributo che la donna ha dato e dà al menage familiare è inesistente, e quindi l’assegno divorzile non può essere ridotto. O almeno: è ciò che è stato deciso nel caso specifico. Vediamo perché.
Citando testualmente l’ordinanza, nel caso in esame “l’assegno divorzile assume, oltre che natura assistenziale, natura perequativo-compensativa, quale declinazione del principio costituzionale di solidarietà, e conduce al riconoscimento di un contributo volto a consentire al coniuge richiedente non il conseguimento dell’autosufficienza economica sulla base di un parametro astratto, bensì il raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali sacrificate”.

La donna, infatti, è un architetto che ha deciso di abbandonare la sua professione, sebbene fosse in precedenza regolarmente occupata e avesse costanti ed importanti proposte lavorative, per dedicarsi totalmente alla famiglia, scegliendo di svolgere l’attività di casalinga, che ricordiamo essere un lavoro a tutti gli effetti, anche se, di fatto, non retribuito.

Inoltre, secondo la Cassazione: “la presenza più o meno nutrita di domestici non assume valore inferenziale rispetto alla dedizione del coniuge alla vita familiare: vita il cui andamento non si esaurisce, come è del tutto evidente, nell’esecuzione di incombenze demandabili al personale di servizio.”

Infine la Cassazione ritiene inappropriato che si faccia riferimento, nella richiesta della riduzione dell’assegno del marito, ai numerosi e lussuosi regali da egli elargiti all’ex moglie in costanza di matrimonio, poiché non è possibile quantificare, al contrario, l’incremento di reddito dell’ex marito, che con i suoi sacrifici la donna ha permesso e facilitato.
L’assegno divorzile è stato quindi confermato, poiché ritenuto equo e proporzionato.

Scarica l'allegato
Ordinanza 36089.pdf


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