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TRADIMENTO APPARENTE: PUÒ DETERMINARE L’ADDEBITO IN CASO DI SEPARAZIONE?

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TRADIMENTO APPARENTE: PUÒ DETERMINARE L’ADDEBITO IN CASO DI SEPARAZIONE?
La sentenza n. 1362 del Tribunale di Firenze, Sezione I civile (in allegato) affronta un tema molto interessante e attuale, ossia quello del cosiddetto “tradimento apparente” e della mutata accezione del concetto di “fedeltà”.
Spesso chi si rivolge alle agenzie investigative autorizzate per ottenere le prove dell’infedeltà del coniuge, da utilizzare in sede di giudizio per chiedere l’addebito della separazione al fedifrago, ottiene l’assegno di mantenimento anche grazie agli atteggiamenti complici assunti in pubblico dall’ex coniuge e dalla terza persona, se considerati lesivi della dignità e dell’onore dell’altro coniuge e della serenità familiare, pur in assenza di rapporti sessuali.
 
Le immagini e i video degli investigatori privati, ottenuti dalle attività di monitoraggio e pedinamento del coniuge traditore, e gli esiti delle indagini di Web Intelligence (OSINT e SOCMINT) per raccogliere elementi della relazione extraconiugale anche dal web, hanno lo scopo di provare la continuità della relazione e la sua natura: in mancanza della prova del tradimento fisico, può essere, infatti, determinante mostrare il contegno del coniuge, lì dove “si presti a verosimili sospetti di infedeltà e si traduca in condotte lesive della dignità e dell’onore dell’altro coniuge”, come anticipato (si veda Cass. 8929/2013). Tale condotta potrebbe costituire una violazione del dovere di fedeltà, perché lesiva della comunione spirituale tra i coniugi, quindi il tradimento non deve necessariamente riguardare la sfera fisica.
 
Secondo la sentenza allegata “occorre dare conto dell’evoluzione che ha subito il concetto di fedeltà coniugale che, col tempo, ha perduto la connotazione di esclusiva dedizione corporale per assumere il carattere di vicendevole lealtà, comprensiva anche della sfera sessuale, ma non ridotta ad essa.”
 
Il “tradimento apparente” costituisce ragione di addebito nei seguenti casi, delineati dalla Corte di Cassazione:
 
a) la condotta del coniuge infedele sia tale da ingenerare nell’altro coniuge e nei terzi il fondato sospetto del tradimento;
b) il comportamento sia animato dalla consapevolezza e dalla volontà di commettere un fatto lesivo dell’altrui onore e dignità;
c) dalla condotta dell’infedele sia derivato un pregiudizio per la dignità personale dell’altro coniuge, attesa la sensibilità del tradito e dell’ambiente in cui vive” (Cass. 7156/1983).
 
Questo tipo di tradimento, dunque, non riguarda solo la dimensione privata ed intima dei coniugi coinvolti, ma comprende anche la dimensione pubblica dell’atto, perché il bene che l’ordinamento tutela non è solo quello della fedeltà, in quanto obbligo derivante dal matrimonio, ma anche quello del decoro e dell’onore del coniuge tradito, nella sua importanza di individuo inserito in un contesto sociale.
Se quindi il comportamento del coniuge nei confronti di una terza persona instaura il fondato timore (anche in persone estranee alla vita di coppia) che possa esserci in atto un tradimento con conseguente pregiudizio alla reputazione, alla sensibilità ed alla dignità del coniuge tradito, può esserci l’addebito della separazione.
 
Si deve trattare, però, di elementi “verosimili”, e quindi non sono sufficienti, ad esempio, dei semplici scambi di mail tra il coniuge e la terza persona, o contatti telefonici dai quali non è possibile desumere una relazione sentimentale.
 
Per l’addebito è necessario che la notorietà della relazione del coniuge con il terzo sia direttamente determinata dal coniuge adultero; di conseguenza la separazione non sarà addebitabile laddove sia stato lo stesso coniuge offeso a rendere pubblico un comportamento altrimenti non noto ai terzi”. In altre parole: se è il coniuge fedifrago a diffondere elementi che confermino la relazione parallela, allora può esserci l’addebito.
Se invece è il coniuge tradito a diffondere sospetti e insinuazioni su una eventuale relazione dell’altro, allora non può essere addebitata la separazione solo sulla base di queste supposizioni.

Scarica l'allegato
Sentenza 1362.pdf


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