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OBBLIGO DI FEDELTÀ NELLE UNIONI CIVILI E NELLE CONVIVENZE MORE UXORIO.

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OBBLIGO DI FEDELTÀ NELLE UNIONI CIVILI E NELLE CONVIVENZE MORE UXORIO.
L’Art. 134 del Codice Civile, “Diritti e doveri reciproci dei coniugi” prevede che con il matrimonio il marito e la moglie acquistano gli stessi diritti e assumono i medesimi doveri. Dal matrimonio deriva l'obbligo reciproco alla fedeltà, all'assistenza morale e materiale, alla collaborazione nell'interesse della famiglia e alla coabitazione. Entrambi i coniugi sono tenuti, ciascuno in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale o casalingo, a contribuire ai bisogni della famiglia.
Dunque il matrimonio prevede l’obbligo di fedeltà, intesa non soltanto come l’astenersi dai rapporti sessuali con altre persone, ma anche come l’impegno a non tradire la fiducia del coniuge.
La violazione dell’obbligo di fedeltà, se causa della fine del matrimonio, è sufficiente a far sì che la responsabilità della separazione venga imputata al coniuge fedifrago (addebito).
Inoltre il coniuge tradito, che ha subito a causa del tradimento una lesione alla propria dignità e al proprio onore, può chiedere un risarcimento danni.
Altra disciplina regola invece le unioni civili e le convivenze more uxorio. Infatti la Legge n. 76 del 2016, la Legge cosiddetta Cirinnà, non prevede l’obbligo di fedeltà in questo tipo di relazioni.
Tale rimozione sembrerebbe una scelta politica e avrebbe la finalità di non equiparare totalmente l’unione civile omosessuale al matrimonio eterosessuale.

 
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