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Infortunio: nessuna violazione dello Statuto dei lavoratori se il datore di lavoro decide di verificare il dipendente, mediante agenzia investigativa

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Infortunio: nessuna violazione dello Statuto dei lavoratori se il datore di lavoro decide di verificare il dipendente, mediante agenzia investigativa
 Con una chiarissima Ordinanza la n. 11697 del 2020 la Corte di Cassazione ha respinto il ricorso proposto da un dipendente avverso la sentenza della Corte di Appello di Genova, la n. 209/2018, che aveva confermato il licenziamento per giusta causa intimato dalla società.
 
Il caso riguarda un dipendente licenziato a seguito di controlli difensivi posti in essere da un’agenzia investigativa, incaricata dal datore di lavoro, finalizzati ad accertare eventuali illeciti perpetrati dal dipendente e quindi verificare l’eventuale insussistenza dell’infortunio.
 
Tramite i suddetti controlli è stato possibile appurare che “il ricorrente, il quale aveva lamentato di essersi procurato un trauma contusivo con lesione lacero contusa mentre, a bordo del proprio scooter, si allontanava dal cantiere presso cui svolgeva le mansioni di montatore di scavo e addetto all’assemblaggio di navi, con certificazione del pronto soccorso, prescrizione di riposo assoluto, si era in realtà dedicato ad attività fisiche, pedalando per ore e camminando per il centro cittadino con il figlio sulle spalle”.
 
La Corte, oltre a confermare la legittimità dei controlli investigativi, ha ritenuto che non ci sia stata alcuna violazione dell’articolo 5 L. 300/70 Statuto dei lavoratori relativamente alle esenzioni di reperibilità per i lavoratori subordinati ed alla connessa illegittimità dei controlli investigativi.
 
L’Art. 5 Accertamenti sanitari, stabilisce: Sono vietati accertamenti da parte del datore di lavoro sulla idoneità e sulla infermità per malattia o infortunio del lavoratore dipendente.
Il controllo delle assenze per infermità può essere effettuato soltanto attraverso i servizi ispettivi degli istituti previdenziali competenti, i quali sono tenuti a compierlo quando il datore di lavoro lo richieda.
Il datore di lavoro ha facoltà di far controllare la idoneità fisica del lavoratore da parte di enti pubblici ed istituti specializzati di diritto pubblico.
 
In questo caso i controlli investigativi non riguardavano la verifica dell’adempimento della prestazione lavorativa ma il controllo di un comportamento extra lavorativo illecito.
 
Il datore di lavoro, infatti, anche solo in presenza di un sospetto o dubbio che il dipendente ponga in essere comportamenti illeciti, tali da ledere il vincolo fiduciario, può incaricare un’agenzia investigativa di controllare le suddette situazioni.
 
In merito al divieto posto dall’articolo 5 è evidente che i controlli investigativi non mirano ad accertare la situazione sanitaria, attività riservata ai medici ispettivi, ma a dimostrare l’insussistenza della malattia o “la non idoneità di quest’ultima a determinare uno stato di incapacità lavorativa”.
 
La Corte quindi ha ritenuto che le prove raccolte dall’agenzia investigativa fossero utili a dimostrare “l’intervenuta guarigione considerata l’intensa attività ciclistica nonché le attività ludiche giudizialmente accertate”.
 
Il ricorso è stato respinto e il dipendente infedele condannato.


Foto di StockSnap da Pixabay

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Cass.-ord.-n.-11697-2020.pdf


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