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È EXTRA COMPORTO LA MALATTIA CAUSATA DA UNA CONDOTTA AZIENDALE

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È EXTRA COMPORTO LA MALATTIA CAUSATA DA UNA CONDOTTA AZIENDALE
Con Sentenza del 5 febbraio 2021, il Tribunale di Busto Arsizio ha annullato il licenziamento di un dipendente di una società di handling aeroportuale, licenziato per aver superato il periodo di comporto previsto dal Ccnl.
Secondo i Giudici, infatti, se la malattia è causata dall’azienda, non va considerata nel calcolo del periodo di comporto, neanche in quei casi in cui la malattia non sia stata comunicata al medico aziendale o all’Inail, se è possibile collegarla comunque ad una condotta aziendale.
Nel caso preso in esame, per il dipendente, assistito dal sindacato Cub trasporti, il licenziamento non era da considerarsi motivato, poiché le sue assenze per malattia erano causate anche dall’incarico affidatogli dall’azienda, in maniera ripetitiva, del cosiddetto fuori banco.
Le mansioni di fuori banco consistono nella gestione dei passeggeri in attesa di imbarco, come ad esempio il loro smistamento nella giusta corsia, la verifica della correttezza del loro spostamento verso il gate, il controllo della misura dei bagagli etc. Per svolgere tutte queste attività il dipendente deve necessariamente essere in piedi per tutto il tempo, secondo le politiche aziendali, con conseguenti problemi di salute per il lavoratore.
Ma l’azienda si è difesa dichiarando che più volte erano stati concessi al lavoratore dei periodi di aspettativa per curarsi e di aver ridotto la mansione di fuori banco, per lui, il più possibile, affidandogli invece incarichi diversi. Inoltre, secondo l’azienda, il lavoratore avrebbe dovuto chiedere il riconoscimento di malattia professionale, di infortunio sul lavoro o di invalidità, o almeno chiedere la modifica delle sue mansioni. Il dipendente non aveva nemmeno informato il medico competente delle sue condizioni di salute.
Il Tribunale ha ritenuto che queste osservazioni sollevate dall’azienda fossero insufficienti, dal momento che l’azienda, in virtù degli obblighi derivanti dall’art. 2087 c.c., avrebbe dovuto tutelare la salute del dipendente in maniera più incisiva, escludendo totalmente le mansioni pericolose per il suo stato di salute.
Infatti, secondo il Tribunale, se al lavoratore fossero state affidate mansioni più adatte al suo stato, non avrebbe probabilmente prolungato così tanto il periodo di malattia.
Il dipendente è stato reintegrato dall’azienda, ricevendo in risarcimento le retribuzioni perse.
Questo tipo di decisione porta ad analizzare con più attenzione ogni licenziamento per superamento del periodo di comporto, dal momento che anche in mancanza di fatti oggettivi, come denunce di malattia o comunicazioni al medico o all’Inail, si potrebbe verificare, come abbiamo visto,  il ricalcolo dei giorni di assenza.


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