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​Si può licenziare il lavoratore disabile che utilizza i permessi della Legge 104 per svago?

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​Si può licenziare il lavoratore disabile che utilizza i permessi della Legge 104 per svago?
L’ordinanza n. 20243/2020 della Cassazione sancisce che non si può licenziare il lavoratore disabile se utilizza i permessi della Legge 104 per motivi diversi dalle esigenze di cura.
Il lavoratore del caso preso in esame nell’ordinanza era stato licenziato per aver abusato dei permessi previsti dall'art. 33 comma 3 della legge 104/1992, in particolare in prossimità delle festività, lasciando intendere che non si trattasse di una mera esigenza di salute.
Ma secondo la Corte d’Appello, dal momento che tali permessi sono necessari al recupero psicofisico del lavoratore disabile, per favorire il suo reinserimento nella vita sociale e lavorativa, non è necessario che siano collegati ad esigenze di cura. Quindi il fatto che siano stati richiesti in continuità con giorni festivi non comporta un abuso.
Secondo la Cassazione è imprescindibile il principio di diritto per il quale "i permessi ex art. 33, comma 6 della legge n. 104 del 1992 sono riconosciuti al lavoratore portatore di handicap in ragione della necessità di una più agevole integrazione familiare e sociale, senza che la fruizione di detto beneficio debba essere necessariamente diretto alle esigenze di cura."
Diverso è invece il caso del familiare che si prende cura del disabile: nel suo caso, nei giorni di permesso della Legge 104, la priorità massima è data all’assistenza della persona con grave handicap, e non può utilizzare quel tempo come se fosse feriale, senza prestare alcuna assistenza al disabile.
Le indagini investigative volte a verificare tale abuso tutelano il datore di lavoro, producendo un dossier dettagliato comprensivo di foto e video, che potrà essere utilizzato in sede di giudizio come prova dell’illecito, facendo così valere i propri diritti.

 
 
Fonte: studiocataldi.it
 
 
 
 
 


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