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VIDEOSORVEGLIANZA E CONSERVAZIONE DELLE IMMAGINI

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VIDEOSORVEGLIANZA E CONSERVAZIONE DELLE IMMAGINI
Il Garante delle Privacy, nelle Faq pubblicate il 5 dicembre 2020 sul suo sito, consultabili cliccando QUI, ha chiarito alcuni adempimenti legati alla tutela della privacy, in integrazione a quanto previsto dallo Statuto dei lavoratori. Nello specifico, per le aziende che prevedono dei sistemi di videosorveglianza, è indispensabile che vengano individuati i tempi di conservazione delle immagini.
L’art. 4 della Legge 300/1970 consente l’utilizzo di impianti di videosorveglianza per il controllo dei dipendenti, con specifiche finalità: esigenze organizzative e produttive, tutela del patrimonio aziendale e sicurezza sul lavoro. Prima però dell’installazione dei dispositivi audiovisivi, l’azienda deve necessariamente firmare un accordo collettivo con le Rsu o con le Rsa, ossia con le associazioni sindacali, in caso di imprese con più sedi regionali o nazionali. In alternativa, si può chiedere l’autorizzazione dell’Ispettorato del lavoro.
Il regime varia a seconda dello strumento utilizzato, come da modifiche del Job Act all’Art. 4 dello Statuto dei Lavoratori. Ad esempio, gli strumenti di registrazione di presenza e di accesso possono essere utilizzati senza accordi sindacali o autorizzazione dell’Inl.
In ogni caso, però, il datore di lavoro ha l’obbligo di fornire un’informativa ai dipendenti sull’utilizzo degli strumenti e sull’effettuazione dei controlli, rispettando obbligatoriamente la normativa sulla privacy.
L’informativa può essere fornita ai dipendenti anche in maniera semplificata, ad esempio tramite cartelli che indichino che si sta accedendo ad un’area videosorvegliata. Le immagini raccolte devono essere conservate dall’azienda per il tempo strettamente necessario alle finalità per le quali sono state raccolte, tenendo conto dei rischi per i diritti e le libertà delle persone fisiche. Secondo il Garante, quindi, i dati dovrebbero essere cancellati entro pochi giorni, possibilmente tramite meccanismi automatici.
Se il periodo di conservazione viene prolungato, superando ad esempio le 72 ore, deve essere argomentata la legittimità dello scopo e la necessità della conservazione.
Per individuare ad esempio dei furti, in una piccola azienda, sono sufficienti 24 ore. Ovviamente si tratta di un periodo che potrebbe essere prolungato a cavallo del fine settimana o per chiusura, o nei casi in cui si debba poi richiedere l’intervento della polizia giudiziaria o dell’autorità giudiziaria.
Per quanto riguarda le telecamere “false”, non funzionanti, deve comunque esserci una autorizzazione amministrativa o un accordo sindacale, pur non applicandosi la normativa per la protezione dei dati.
Infine, se un’azienda intende utilizzare la geolocalizzazione per motivi di sicurezza o di tutela del patrimonio, deve valutare necessariamente l’impatto privacy, come da provvedimento 467 dell’11 ottobre 2018 del Garante, o può rivolgersi ad una agenzia investigativa autorizzata all’utilizzo di strumenti  di geolocalizzazione, nel massimo rispetto delle normative vigenti.
Più in generale, i Controlli difensivi per mezzo di agenzia investigativa possono essere richiesti dalle aziende, poiché riconosciuti espressamente dalla giurisprudenza di legittimità, senza dover procedere preventivamente con gli adempimenti amministrativo/sindacali previsti dall’Art. 4 Statuto dei Lavoratori.


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