ITALIANOINGLESE

Notizie
USO IMPROPRIO AUTO AZIENDALE PER SECONDO LAVORO: MANAGER LICENZIATO

Autore / Fonte:
USO IMPROPRIO AUTO AZIENDALE PER SECONDO LAVORO: MANAGER LICENZIATO
L’Ordinanza n. 14632/21 della Corte di Cassazione (in allegato) ha dichiarato legittimo il licenziamento di un Manager, colpevole di aver utilizzato la macchina aziendale, durante l’orario di lavoro, per raggiungere il negozio di abbigliamento intimo di cui era socio proprietario.
Comportamento che, secondo i Giudici, dimostrava la sua evidente infedeltà verso l’azienda datrice, considerando anche che l’impiegato direttivo si assentava dall’azienda dopo aver timbrato il badge, attestando falsamente la sua presenza in servizio.
Per poter ottenere le prove di questo tipo di illeciti, da utilizzare in giudizio, le aziende si rivolgono alle agenzie investigative autorizzate, che intervengono con attività di monitoraggio e di pedinamento anche elettronico, grazie all’ausilio di strumentazione GPS (Global Positioning System), lì dove siano in utilizzo, come in questo caso, dei mezzi di trasporto aziendali.
Infatti la localizzazione mediante sistema di rilevamento satellitare degli spostamenti dell’autovettura utilizzata dal soggetto di interesse, costituisce attività di pedinamento a tutti gli effetti, e non è in alcun modo equiparabile all’attività d’intercettazione (e quindi non soggetta alle disposizioni degli art. 266 e segg. del codice di procedura penale).
Operando con l’ausilio di questo tipo di strumentazione, gli investigatori possono ottenere prove sulla posizione dell’autovettura geolocalizzata, che potrebbe trovarsi in luoghi non pertinenti all’attività lavorativa per la quale è stata concessa in uso, e prove della condotta del dipendente e della sua eventuale seconda attività lavorativa, svolta a danno della prima.
Gli investigatori privati possono raccogliere le prove necessarie a giustificare il licenziamento, nel rispetto della privacy del lavoratore e dell’art. 4 dello Statuto dei Lavoratori, la cui applicazione viene meno nei casi in cui gli illeciti del lavoratore siano lesivi del patrimonio e dell’immagine aziendale.
Più volte la giurisprudenza in materia si è pronunciata ritenendo legittimi i controlli degli investigatori tramite geolocalizzatore. Un esempio è la Sentenza n. 20440 del 12 Ottobre 2015, nella quale la Sezione Lavoro della Suprema Corte ha, appunto, ribadito che è legittimo l’utilizzo del GPS sull’autovettura aziendale, e che le risultanze delle indagini hanno valore probatorio.
Nel caso di specie, il comportamento del dipendente è stato ritenuto ancora più grave, dato “il maggior onere di correttezza e buonafede connesso al ruolo manageriale da lui svolto” e “affidamento riposto nel dipendente dal datore attraverso l’ampio margine di autonomia a lui concesso nello svolgimento della prestazione”.
Viene inoltre evidenziato “il danno economico cagionato al datore di lavoro dalla corresponsione della retribuzione pure per il periodo in cui il dipendente ha svolto attività lavorativa per contro proprio”, assentandosi, come abbiamo anticipato, dopo aver timbrato il badge presenze, per almeno due volte e per circa quaranta minuti ogni volta.
Nella nostra Guida pratica alla risoluzione dei casi di infedeltà aziendale, scaricabile gratuitamente cliccando qui, vengono analizzati tutti gli illeciti messi in atto da dipendenti, soci e collaboratori, e le relative soluzioni per intervenire al meglio, tutelando la propria azienda e chi ne fa parte.

Scarica l'allegato
Ordinanza 14632.pdf


Servizi associati a questa notizia

Richiedi informazioni su GPS - PEDINAMENTO ELETTRONICO

Chiamaci