L’
Ordinanza n. 14632/21 della Corte di Cassazione (in allegato) ha dichiarato
legittimo il
licenziamento di un
Manager, colpevole di aver utilizzato la
macchina aziendale, durante l’
orario di lavoro, per raggiungere il negozio di abbigliamento intimo di cui era socio proprietario.
Comportamento che, secondo i
Giudici, dimostrava la sua evidente
infedeltà verso l’
azienda datrice, considerando anche che l’
impiegato direttivo si
assentava dall’
azienda dopo aver timbrato il badge, attestando
falsamente la sua
presenza in servizio.
Per poter ottenere le
prove di questo tipo di
illeciti, da utilizzare
in giudizio, le
aziende si rivolgono alle
agenzie investigative autorizzate, che intervengono con attività di
monitoraggio e di
pedinamento anche
elettronico, grazie all’ausilio di strumentazione
GPS (
Global Positioning System), lì dove siano in utilizzo, come in questo caso, dei
mezzi di trasporto aziendali.
Infatti la
localizzazione mediante sistema di rilevamento satellitare degli
spostamenti dell’autovettura utilizzata dal soggetto di interesse, costituisce attività di
pedinamento a tutti gli effetti, e
non è in alcun modo
equiparabile all’attività d’
intercettazione (e quindi non soggetta alle disposizioni degli art. 266 e segg. del codice di procedura penale).
Operando con l’ausilio di questo tipo di
strumentazione, gli
investigatori possono ottenere
prove sulla
posizione dell’autovettura geolocalizzata, che potrebbe trovarsi in luoghi non pertinenti all’attività lavorativa per la quale è stata concessa in uso, e
prove della
condotta del
dipendente e della sua eventuale
seconda attività lavorativa, svolta a danno della prima.
Gli
investigatori privati possono raccogliere le
prove necessarie a giustificare il
licenziamento, nel
rispetto della
privacy del lavoratore e dell’
art. 4 dello Statuto dei Lavoratori, la cui applicazione viene meno nei casi in cui gli
illeciti del lavoratore siano
lesivi del
patrimonio e dell’
immagine aziendale.
Più volte la
giurisprudenza in materia si è pronunciata ritenendo
legittimi i
controlli degli
investigatori tramite
geolocalizzatore. Un esempio è la
Sentenza n. 20440 del 12 Ottobre 2015, nella quale la
Sezione Lavoro della
Suprema Corte ha, appunto, ribadito che è
legittimo l’utilizzo del
GPS sull’autovettura aziendale, e che le risultanze delle
indagini hanno
valore probatorio.
Nel caso di specie, il comportamento del dipendente è stato ritenuto ancora più
grave, dato “
il maggior onere di correttezza e buonafede connesso al ruolo manageriale da lui svolto” e “
affidamento riposto nel dipendente dal datore attraverso l’ampio margine di autonomia a lui concesso nello svolgimento della prestazione”.
Viene inoltre evidenziato “
il danno economico cagionato al datore di lavoro dalla corresponsione della retribuzione pure per il periodo in cui il dipendente ha svolto attività lavorativa per contro proprio”, assentandosi, come abbiamo anticipato,
dopo aver timbrato il badge presenze, per almeno due volte e per circa quaranta minuti ogni volta.
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azienda e chi ne fa parte.