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TROJAN: L’INTERCETTAZIONE DISPOSTA È VALIDA NONOSTANTE I VIZI DELLE MODALITÀ?

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TROJAN: L’INTERCETTAZIONE DISPOSTA È VALIDA NONOSTANTE I VIZI DELLE MODALITÀ?
La Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 32428 della Quinta sezione penale, ha respinto i motivi di ricorso presentati dall’imputato in merito ad una intercettazione avvenuta tramite l’installazione di un virus Trojan.
L’uomo, imputato di traffico di stupefacenti, aveva contestato la poca chiarezza dei decreti che autorizzano la polizia giudiziaria e le relative modalità adottate per ricavare l’intercettazione, attraverso l’ausilio, in questo caso, di una ditta specializzata nell’installazione del software spia.  
Secondo l’imputato, infatti, la mancanza di una adeguata documentazione e verbalizzazione dell’operazione svolta, rendeva le modalità attuative dell’intercettazione incerte e poco chiare. Oltretutto non veniva neanche indicato il nominativo dell’operatore che aveva installato il virus e che si era occupato dell’analisi dei dati relativi al dispositivo da intercettare.
Per la Cassazione, però, è la fase esecutiva quella che rende valida l’intercettazione, già coperta dell’autorizzazione a disporre della stessa, e non la fase autorizzativa dell’attività affidata al Gip, o i presupposti di legittimità della stessa intercettazione.
È il pubblico ministero che si occupa della fase esecutiva, che può delegare la polizia giudiziaria alle attività di installazione tecnica degli strumenti di indagine, tra i quali i trojan. Eventuali modifiche degli strumenti indicati nel decreto autorizzativo del Gip possono essere disposte dal PM, come quelle per eseguire le captazioni, e tali operazioni, così come riportato testualmente nella sentenza, sono “atti materiali rimessi alla contingente valutazione della polizia giudiziaria e l’omessa documentazione delle operazioni svolte dalla polizia giudiziaria non dà luogo ad alcuna nullità od inutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni ambientali”.   
Per quanto riguarda invece l’omissione del nominativo dell’operatore incaricato all’installazione del software, si tratta di un difetto che per la Cassazione rientra nell’omessa documentazione prodotta dalla polizia giudiziaria incaricata dal PM, e non dà luogo alla nullità degli elementi raccolti.
Infine, la Corte di Cassazione autorizza l’impiego di personale civile per l’installazione dei software necessari alle indagini. Nell’articolo 267 del Codice di procedura penale, infatti, si rende necessario l’intervento del PM o della polizia giudiziaria in merito alle operazioni riferite all’articolo 266, ossia quelle che riguardano le intercettazioni delle conversazioni telefoniche.
I virus Trojan possono quindi essere utilizzati legalmente solo se autorizzati dagli organi competenti, per finalità di indagine penale, e solo da personale civile incaricato dal Gip, dal PM o dalla polizia giudiziaria.
L’utilizzo dei Trojan senza questo tipo di autorizzazioni è invece illegale. Se si sospetta di avere il cellulare sotto controllo, quindi, è importante rivolgersi ad una agenzia investigativa specializzata nella rilevazione di malware e software spia.


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