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TESTAMENTO: ANCHE LA COMPAGNA HA DIRITTO DI ESAMINARLO

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TESTAMENTO: ANCHE LA COMPAGNA HA DIRITTO DI ESAMINARLO

“Il testamento è un atto revocabile con il quale taluno dispone, per il tempo in cui avrà cessato di vivere, di tutte le proprie sostanze o di parte di esse” (art. 587 del Codice Civile).

Il testamento è dunque, un atto personale che può essere redatto esclusivamente dal titolare dei beni e può essere revocato in qualsiasi momento, ed è l’unico strumento possibile per poter disporre dei propri beni dopo la morte.

Oltre agli eredi, anche la compagna del defunto ha diritto di visionare ed estrarre copia del testamento.

Con la sentenza n° 165/2023 del TAR Toscana, la compagna di vita del deceduto fece ricorso contro l’Agenzia delle Entrate, perché dopo qualche anno dalla morte del soggetto, alla compagna arrivò un testamento olografo, il quale prevedeva come erede universale la compagna. Nel frattempo, però, il fratello si era visto devolvere l’intero asse ereditario, che aveva ottenuto per effetto di successione legittima.

Per testamento olografo si intende un documento interamente redatto dalla persona titolare dei beni, è sufficiente scrivere di proprio pugno le ultime volontà su qualunque foglio, datarle e sottoscriverle. Questa tipologia di testamento verrà pubblicato da un notaio e potrà essere impugnato da eventuali eredi che si ritengono esclusi o danneggiati dal testamento stesso.

La ricorrente, chiedeva quindi alla direzione provinciale dell'Agenzia delle Entrate di poter prendere visione ed estrarre copia della dichiarazione di successione del defunto, motivando la richiesta sulla base della propria "intenzione di procedere giudizialmente con un'azione di petizione ereditaria" nei confronti del fratello (erede del de cuius).

Per il Tar, la donna ha ragione. Nel caso di specie, la ricorrente ha espressamente motivato la propria istanza sulla base della necessità di valutare la documentazione richiesta ai fini dell'instaurazione di (eventuale) giudizio di petizione di eredità ed una simile circostanza, precisa il Tar, basta sicuramente a legittimare la stessa a prendere visione ed estrarre copia del documento, risultando del tutto indifferente il fatto che non risulti documentata l'instaurazione del giudizio o il fatto che, in quella sede, il Giudice civile possa eventualmente acquisire il documento nell'esercizio dei propri poteri istruttori.

Rintracciare un’eredità e gli eredi non sempre è semplice. Se il testatore ha depositato il testamento presso un notaio si può effettuare una ricerca presso il locale Archivio Notarile, oppure si può procedere a verificare la presenza di beni del defunto, come beni immobili e beni mobili registrati. Anche le liquidità, come ad esempio i conti correnti, libretti di risparmio, titoli e polizze, compongono ovviamente l’attivo ereditario.

È molto importante conoscere il tipo di testamento che è stato redatto e le modalità di disposizione previste dalla legge. Per questo, prima di procedere con azione di impugnazione, è consigliabile rivolgersi ad un professionista in grado di analizzare la situazione, come un’agenzia investigativa autorizzata.

Gli investigatori privati possono offrire un servizio di rintraccio eredi, evitando tempi lunghi della ricerca. In questo modo si possono verificare i dati del decesso, identificare anagraficamente i soggetti trovati, con residenza e domicilio, e verificare l’accettazione e la rinuncia all’eredità. È possibile anche verificare la presenza di beni del de cuius.

Come possono intervenire gli investigatori privati, in questi casi?

  • Attività finalizzata a rintracciare i dati anagrafici di eventuali eredi legittimi (coniuge, figli legittimi, figli naturali, gli ascedenti legittimi). 
  • Rintraccio rapporti bancari;
  • Servizio finalizzato a conoscere l’accettazione o la rinuncia all’eredità sul conto del nominativo segnalato.


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