E’ risaputo che vi siano
due forme di pignoramento dello stipendio.
La prima è quella
presso il datore di lavoro e la seconda è quella presso la
banca; e in entrambi i casi, dice la Legge, è possibile pignorare fino a
massimo un quinto dello stipendio.
Un’interpretazione di questa Legge ha però portato alla luce un’ambiguità, un vuoto normativo, di cui non tutti sono a conoscenza e che i giudici saranno tenuti a risolvere.
Infatti la Legge, riferendosi ad un quinto dello stipendio per ciascuna delle due tipologie di pignoramento è come se stabilisse la possibilità di pignorare dello stipendio, in totale,
due quinti: un quinto presso il datore di lavoro e un quinto presso la banca.
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