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STALKER ALLA CARICA CON LA “SCUSA” DI SAN VALENTINO: COME DIFENDERSI?

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STALKER ALLA CARICA CON LA “SCUSA” DI SAN VALENTINO: COME DIFENDERSI?

Come prevedibile, la giornata del 14 febbraio da poco trascorsa ha rappresentato un’occasione per molti stalker di importunare ulteriormente le loro vittime, con la “scusa” del San Valentino. Tante le denunce presentate e le richieste di aiuto arrivate agli organi competenti, perché il corteggiamento assillante e non gradito altro non è che una forma di stalking a tutti gli effetti.

Lo stalking è un reato disciplinato dall’art. 612-bis del Codice penale, commesso da “chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita”.

Per contrastare la violenza di genere il 9 agosto 2019 è entrata in vigore anche la legge n. 69 del 2019 (c.d. “Codice Rosso”).

Per dimostrare la continuità delle molestie e la loro interferenza nella quotidianità della vittima, tali da modificarne la normale routine, è importante raccogliere le prove per procedere con una denuncia presso gli organi competenti e/o da presentare in giudizio, rivolgendosi ad una agenzia investigativa.

Gli investigatori privati chiamati ad intervenire possono documentare ogni contatto della vittima con lo stalker ed indentificarlo lì dove non fosse noto alla vittima, effettuando attività di pedinamento e contropedinamento, coadiuvate da attività di Web Intelligence OSINT e SOCMINT per la raccolta delle informazioni utili anche dal web e da attività di Computer Forensics, per l'estrazione e la conservazione dei dati digitali.

Abbiamo già affrontato l’argomento in un nostro articolo consultabile cliccando qui prendendo spunto da una recente sentenza, la n. 26529/2021 della Cassazione, sul caso di un uomo condannato per aver “corteggiato” insistentemente una donna chiedendole un appuntamento, con doni, chiamate e messaggi continui, presentandosi sul suo posto di lavoro e dichiarando a terze persone fantomatici progetti di vita comune, mai condivisi, di fatto, dalla donna.

Ma i casi simili sono, purtroppo, numerosissimi ed in costante aumento.

Potremmo citare ad esempio la sentenza n. 42659/2021 della Cassazione (in allegato), particolarmente interessante poiché la vittima aveva subito gravi conseguenze psichiche a seguito dell’insistenza dello stalker, il quale, in sua difesa, aveva lamentato che la vittima non aveva, però, prodotto in giudizio alcun certificato medico che provasse i danni subiti alla sua salute psicofisica.

Ma secondo la Cassazioneai fini della integrazione del reato di atti persecutori, non si richiede l'accertamento di uno stato patologico ma è sufficiente che gli atti ritenuti persecutori abbiano un effetto destabilizzante della serenità e dell'equilibrio psicologico della vittima, considerato che la fattispecie incriminatrice di cui all'art. 612 bis c.p., non costituisce una duplicazione del reato di lesioni (art. 582 c.p.), il cui evento è configurabile sia come malattia fisica che come malattia mentale e psicologica (Sez. 5, n. 18646 del 17/02/2017, Rv. 270020 - 01)”.

Perché lo stalker venga ammonito e punito sono sufficienti “indizi attendibili del ripetersi di gesti anomali, minacciosi o fastidiosi, capaci di creare disagio” (Tar Friuli, 120/2021), e la raccolta di questi indizi è possibile anche grazie all’intervento, ribadiamo, degli investigatori privati autorizzati e specializzati in questo tipo di indagine.

Come possono intervenire gli investigatori privati, in questi casi?

  • Contropedinamento, pedinamento e monitoraggio;
  • indagini OSINT e SOCMINT, per la raccolta di tutti gli elementi utili a dimostrare l’illecito, cristallizzandoli nel tempo tramite software specifici che permettono di conservare le informazione anche qualora venissero cancellate;
  • Computer Forensics, per l'estrazione e la conservazione dei dati digitali;
  • Testimonianza in Tribunale, se necessario, per confermare quanto riportato nel Dossier investigativo.

Scarica l'allegato
Sentenza n. 42659.pdf


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