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SI PUÒ SEMPRE LICENZIARE IL DIPENDENTE IN MALATTIA CHE ESCE DI CASA?

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SI PUÒ SEMPRE LICENZIARE IL DIPENDENTE IN MALATTIA CHE ESCE DI CASA?
Il dipendente in malattia che esce di casa non sempre rischia il licenziamento. Ci sono infatti delle eccezioni per le quali non sono previste le visite fiscali e quindi non vi è l’obbligo di reperibilità, e delle circostanze per le quali il dipendente malato può uscire di casa senza commettere un illecito o senza pregiudicare la guarigione.
Partiamo da un assunto fondamentale: chi è malato dovrebbe restare a casa. Ma dipende dal tipo di malattia. Sicuramente se si è in malattia per positività al Covid-19 non esiste alcuna eccezione alla regola, e restare in casa è un obbligo da ogni punto di vista. Ma ci sono invece patologie compatibili con l’uscire di casa, per una passeggiata, ad esempio, o per fare sport.
Chi mente sul suo stato di malattia può essere licenziato, ed in questo è fondamentale l’apporto dato alle aziende dalle agenzie investigative autorizzate, attraverso i cosiddetti controlli difensivi, che identificano, in questo caso, tutti i comportamenti adottati dai lavoratori nel corso di una malattia. I controlli non devono riguardare gli aspetti sanitari (preclusi dall’articolo 5 dello Statuto dei lavoratori) ma le condotte extra-lavorative che attestano l’insussistenza della malattia o dello stato di incapacità lavorativa (Sentenza della Cassazione n. 17113 del 16/8/2016 in allegato).
Se la malattia invece sussiste, gli investigatori individueranno eventuali comportamenti messi in atto dal dipendente che possano rallentare o compromettere la guarigione, e che possono portare, anche in questo caso, al licenziamento.

Il dipendente in malattia deve:
•    Comunicare tempestivamente al datore di lavoro la propria assenza, nelle modalità indicate nel contratto lavorativo o nel Ccnl;
•    Entro il giorno successivo alla comunicazione, dovrà sottoporsi a visita medica, ed il medico curante invierà il certificato all’istituto di previdenza;
•    Rispettare le fasce di reperibilità per le visite fiscali, che ricordiamo essere dalle 10:00 alle 12:00 e dalle 17:00 alle 19:00 per i lavoratori privati, mentre per i dipendenti pubblici dalle 09:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 18:00. In entrambi i casi sono compresi domeniche e giorni festivi;
•    Tenere un comportamento idoneo a non rallentare la guarigione, anche negli orari di non reperibilità;
•    Tornare al lavoro il giorno dopo la fine della prognosi, o altrimenti produrre un nuovo certificato medico.

Se il dipendente è assente quando viene effettuata la visita fiscale, gli verrà decurtata l’indennità di malattia prevista per i primi 10 giorni di assenza dal lavoro. Se l’assenza sussiste anche nella successiva visita, al lavoratore verrà decurtata la metà del trattamento economico per malattia, per i giorni successivi al decimo e fino al termine dello stato di malattia. L’assenza ingiustificata reiterata comporta la completa perdita dell’indennità e il dipendente può essere licenziato dall’azienda.
Il lavoratore dovrà giustificare i motivi della sua assenza, comunicandoli in anticipo o, nei casi di urgenze, documentandoli dopo, ma devono comunque essere motivi validi e fondati.
Tra questi motivi vi sono:
•    Ricovero ospedaliero;
•    Forza maggiore;
•    Circostanze che hanno reso imprescindibile ed indifferibile la presenza del dipendente in altro luogo;
•    Visite o prestazioni mediche che, da prove oggettive, non potevano svolgersi in orari diversi da quelli delle fasce di reperibilità.

Ci sono invece delle cause che comportano l’esonero della visita fiscale, e sono:
•    Patologie gravi che necessitano di terapie salvavita comprovate;
•    Gravidanze a rischio;
•    Infortuni sul lavoro;
•    Malattie che determinano la causa di servizio;
•    Patologie invalidanti che causano almeno il 67% della riduzione della capacità lavorativa.

Infine, secondo la Cassazione, un dipendente in malattia per stato depressivo, può uscire dalla sua abitazione per divertirsi con gli amici, o un dipendente che è assente per la frattura di un braccio, fuori dagli orari di reperibilità può fare una passeggiata, ma non deve svolgere attività incompatibili con lo stato di depressione o di infortunio, e che dimostrino che in realtà il dipendente è in grado di lavorare.  Prendiamo ad esempio il caso i un dipendente, assente per malattia poiché depresso, ma che nei giorni di malattia apre e gestisce una nuova attività imprenditoriale. Lo stato di depressione causa sicuramente una mancanza di concentrazione e una seria difficoltà a relazionarsi con gli altri. Quindi, il dipendente assente per malattia psicologica, come da certificato medico, può sì uscire di casa, ma sicuramente il fatto che svolga, in questo lasso di tempo, una attività lavorativa parallela, può far affermare che lo stesso dipendente possa rientrare a lavoro.
Ogni caso va considerato a sé, verificando la validità e la corretta gestione del permesso richiesto.

Scarica l'allegato
Sentenza 17113 falsa malattia.pdf


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