In un nostro recente articolo (consultabile
cliccando qui) sul tema dello
Sharenting, ossia della continua pubblicazione delle foto dei bambini sui
social network da parte dei genitori (soprattutto), abbiamo già sollevato l’importanza della
tutela dell’immagine e del
consenso per diffonderla, argomento che non deve riguardare solo i più piccoli.
Il concetto di
privacy, negli ultimi anni, è diventato estremamente importante e diffuso in ogni aspetto della nostra quotidianità, anche in conseguenza all’utilizzo sempre più massiccio della
tecnologia e dei
social media.
Proprio per questo gli
investigatori privati hanno maturato specifiche competenze nella
Web Intelligence: è a questa branca che appartengono, oggi, molte delle indagini condotte dalle
agenzie investigative.
In particolare vengono richieste, sia dai
privati che dalle
aziende, delle attività di
OSINT e
SOCMINT, le
discipline dell'
intelligence che si occupano della
ricerca,
raccolta ed
analisi di
dati e di
notizie tratte da
fonti aperte, ovvero liberamente
disponibili, sul
web.
Quotidianamente, sui social, la nostra
immagine viene diffusa da amici, conoscenti, spesso da sconosciuti, senza il nostro
consenso. Veniamo
taggati in foto che ci ritraggono a nostra insaputa o in post di cui non ci importa nulla, con una conseguente
diffusione dei nostri
dati, dei nostri
nomi e della nostra
identità digitale in generale.
La pubblicazione di
contenuti che ci riguardano da parte di terzi, o un semplice
tag che riconduce a noi, senza il nostro
consenso, rappresentano già un
illecito, che spesso viene associato ad
illeciti ancora più gravi, come la
diffamazione, il
cyberbullismo, lo
stalking, il
furto di identità etc.
Gli
investigatori privati chiamati ad intervenire in queste situazioni svolgono delle
indagini sul web, raccogliendo tutti gli elementi di prova utili a dimostrare l’
illecito, e che vengono poi cristallizzati nel tempo tramite software specifici che permettono di
conservare l’informazione anche qualora venisse cancellata.
In determinate circostanze gli
investigatori intervengono anche con delle attività di
pedinamento e di
monitoraggio dei soggetti coinvolti, perché spesso gli
illeciti virtuali hanno ripercussioni o proiezioni nel
mondo reale, amplificando, così, lo scenario dei possibili
rischi per la vittima.
Come viene tutelata la nostra immagine?
La legge tutela l'
immagine di ognuno di noi, punendo l'
abuso commesso da chi la rende pubblica senza il nostro consenso.
L’
art. 10 del Codice Civile, infatti, dispone che “
Qualora l'immagine di una persona o dei genitori, del coniuge o dei figli sia stata esposta o pubblicata fuori dei casi in cui l'esposizione o la pubblicazione è dalla legge consentita, ovvero con pregiudizio al decoro o alla reputazione della persona stessa o dei detti congiunti, l'autorità giudiziaria, su richiesta dell'interessato, può disporre che cessi l'abuso, salvo il risarcimento dei danni”.
Di
privacy, riservatezza e tutela dell'identità personale si è espressa anche la
Legge n. 675/1996, poi il
Codice in materia di protezione dei dati personali e infine il
Regolamento UE 679/2016 (GDPR). Anche la
legge sul diritto d'autore si occupa di tutelare l'immagine.
Ribadiamo, dunque:
non si possono pubblicare foto, video, immagini o taggare qualcuno in un contenuto senza il suo consenso. Il solo fatto che una persona abbia accettato di fare, ad esempio, una foto con noi, non ci autorizza automaticamente a pubblicarla.
Il
consenso va chiesto in forma
scritta, tramite
liberatoria, se l’immagine viene utilizzata in un contesto di tipo
professionale. Anche in
ambito privato è sempre bene chiedere il consenso in forma
scritta, ad esempio ai nostri stessi amici e conoscenti, tramite mail o messaggio. Una volta ottenuto, il consenso può essere
revocato in qualsiasi momento.
Il consenso è sempre necessario?
Secondo il
Dispositivo dell'art. 97 Legge sulla protezione del diritto d'autore “
Non occorre il consenso della persona ritrattata quando la riproduzione dell'immagine è giustificata dalla notorietà o dall'ufficio pubblico coperto, da necessità di giustizia o di polizia, da scopi scientifici, didattici o culturali, o quando la riproduzione è collegata a fatti, avvenimenti, cerimonie di interesse pubblico o svoltisi in pubblico.
Il ritratto non può tuttavia essere esposto o messo in commercio, quando l'esposizione o messa in commercio rechi pregiudizio all'onore, alla reputazione od anche al decoro della persona ritrattata.”