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SERVE IL CONSENSO PER TAGGARE O PUBBLICARE LE FOTO DI QUALCUNO SUI SOCIAL?

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SERVE IL CONSENSO PER TAGGARE O PUBBLICARE LE FOTO DI QUALCUNO SUI SOCIAL?
In un nostro recente articolo (consultabile cliccando qui) sul tema dello Sharenting, ossia della continua pubblicazione delle foto dei bambini sui social network da parte dei genitori (soprattutto), abbiamo già sollevato l’importanza della tutela dell’immagine e del consenso per diffonderla, argomento che non deve riguardare solo i più piccoli.
Il concetto di privacy, negli ultimi anni, è diventato estremamente importante e diffuso in ogni aspetto della nostra quotidianità, anche in conseguenza all’utilizzo sempre più massiccio della tecnologia e dei social media.

Proprio per questo gli investigatori privati hanno maturato specifiche competenze nella Web Intelligence: è a questa branca che appartengono, oggi, molte delle indagini condotte dalle agenzie investigative.
In particolare vengono richieste, sia dai privati che dalle aziende, delle attività di OSINT e SOCMINT, le discipline dell'intelligence che si occupano della ricerca, raccolta ed analisi di dati e di notizie tratte da fonti aperte, ovvero liberamente disponibili, sul web.

Quotidianamente, sui social, la nostra immagine viene diffusa da amici, conoscenti, spesso da sconosciuti, senza il nostro consenso. Veniamo taggati in foto che ci ritraggono a nostra insaputa o in post di cui non ci importa nulla, con una conseguente diffusione dei nostri dati, dei nostri nomi e della nostra identità digitale in generale.
La pubblicazione di contenuti che ci riguardano da parte di terzi, o un semplice tag che riconduce a noi, senza il nostro consenso, rappresentano già un illecito, che spesso viene associato ad illeciti ancora più gravi, come la diffamazione, il cyberbullismo, lo stalking, il furto di identità etc.

Gli investigatori privati chiamati ad intervenire in queste situazioni svolgono delle indagini sul web, raccogliendo tutti gli elementi di prova utili a dimostrare l’illecito, e che vengono poi cristallizzati nel tempo tramite software specifici che permettono di conservare l’informazione anche qualora venisse cancellata.
In determinate circostanze gli investigatori intervengono anche con delle attività di pedinamento e di monitoraggio dei soggetti coinvolti, perché spesso gli illeciti virtuali hanno ripercussioni o proiezioni nel mondo reale, amplificando, così, lo scenario dei possibili rischi per la vittima.

Come viene tutelata la nostra immagine?
La legge tutela l'immagine di ognuno di noi, punendo l'abuso commesso da chi la rende pubblica senza il nostro consenso.
L’art. 10 del Codice Civile, infatti, dispone che “Qualora l'immagine di una persona o dei genitori, del coniuge o dei figli sia stata esposta o pubblicata fuori dei casi in cui l'esposizione o la pubblicazione è dalla legge consentita, ovvero con pregiudizio al decoro o alla reputazione della persona stessa o dei detti congiunti, l'autorità giudiziaria, su richiesta dell'interessato, può disporre che cessi l'abuso, salvo il risarcimento dei danni”.
Di privacy, riservatezza e tutela dell'identità personale si è espressa anche la Legge n. 675/1996, poi il Codice in materia di protezione dei dati personali e infine il Regolamento UE 679/2016 (GDPR). Anche la legge sul diritto d'autore si occupa di tutelare l'immagine.

Ribadiamo, dunque: non si possono pubblicare foto, video, immagini o taggare qualcuno in un contenuto senza il suo consenso. Il solo fatto che una persona abbia accettato di fare, ad esempio, una foto con noi, non ci autorizza automaticamente a pubblicarla.
Il consenso va chiesto in forma scritta, tramite liberatoria, se l’immagine viene utilizzata in un contesto di tipo professionale. Anche in ambito privato è sempre bene chiedere il consenso in forma scritta, ad esempio ai nostri stessi amici e conoscenti, tramite mail o messaggio. Una volta ottenuto, il consenso può essere revocato in qualsiasi momento.

Il consenso è sempre necessario?
Secondo il Dispositivo dell'art. 97 Legge sulla protezione del diritto d'autoreNon occorre il consenso della persona ritrattata quando la riproduzione dell'immagine è giustificata dalla notorietà o dall'ufficio pubblico coperto, da necessità di giustizia o di polizia, da scopi scientifici, didattici o culturali, o quando la riproduzione è collegata a fatti, avvenimenti, cerimonie di interesse pubblico o svoltisi in pubblico.
Il ritratto non può tuttavia essere esposto o messo in commercio, quando l'esposizione o messa in commercio rechi pregiudizio all'onore, alla reputazione od anche al decoro della persona ritrattata.”


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