Una recente sentenza emessa dalla Corte di Cassazione (vedi allegato) aiuta a far chiarezza riguardo alla tematica ‘assegno di mantenimento/ divorzile’.
Anzitutto è bene precisare che questo non ha il carattere di una sanzione applicata a causa di una condotta colpevole assunta durante il matrimonio (es. infedeltà, abbandono del tetto coniugale etc.), dunque si configura come altro rispetto al cosiddetto addebito (condizione che determina l’impossibilità, per il coniuge sulla quale ricade, di richiedere l’assegno di mantenimento e di avere diritto di successione sull’ex).
L’assegno di mantenimento dovrà essere versato dal coniuge più facoltoso a quello meno abbiente, affinché quest’ultimo possa mantenere un tenore di vita pari a quello del quale godeva durante il matrimonio.
Un recente orientamento giurisprudenziale ha stabilito che non spetta il mantenimento all’ex moglie che per età e per formazione abbia la possibilità di lavorare e guadagnarsi così da vivere, nonostante meno abbiente economicamente rispetto al marito.
Ci sono tuttavia delle eccezioni. Il mantenimento spetterà quando, sia per le attuali condizioni del mercato del lavoro, sia per un tardivo inserimento ci siano scarse probabilità di trovare un impiego; si pensi ad una donna di mezza età che abbia dedicato la sua vita alla cura della famiglia, come casalinga.
Come emerge dalla sentenza in oggetto, ogni caso dovrà essere valutato in concreto, e non soffermandosi soltanto sulle potenzialità astratte del coniuge più debole.
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