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SE L’EX LAVORA A TUA INSAPUTA (E TU LO SCOPRI) PERDE L’ASSEGNO: NUOVA SENTENZA

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SE L’EX LAVORA A TUA INSAPUTA (E TU LO SCOPRI) PERDE L’ASSEGNO: NUOVA SENTENZA
Non sono solo i tradimenti ad essere tenuti nascosti tra i coniugi. In fase di separazione e di divorzio c’è un altro argomento tabù: il lavoro del beneficiario dell’assegno di mantenimento.
Questo perché se l’attività lavorativa trovata dall’ex coniuge è rilevante può portare alla riduzione o alla soppressione dell’assegno.

Il nuovo lavoro dell’ex coniuge, trovato dopo la separazione, non è però l’unico elemento da considerare, perché se la retribuzione prevista non è sufficiente a garantire il suo sostentamento, l’assegno permane.
Dopo il divorzio, sicuramente i redditi percepiti dal beneficiario contano molto di più.
L’assegno di divorzio, come da Art. 5, co.6 L. n. 898/1970, è previsto in favore dell’ex coniuge “quando quest'ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive”, che possono essere l’età avanzata, la scarsa formazione, l’instabile stato di salute ed altre motivazioni che gli impediscono di trovare una occupazione adeguata.

L’assegno divorzile ha una funzione “assistenziale, compensativa e perequativa” e ha il fine di garantire all’ex il sostentamento che autonomamente non è in grado di assicurarsi, al contrario dell’assegno di mantenimento, il cui importo è invece commisurato al tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale (Cassazione civile, sez. VI - 1, ordinanza 27 luglio 2021, n. 21504).

Per valutare la disparità economica dei coniugi, al fine di determinare la sussistenza e l’importo dell’assegno, è necessario svolgere delle indagini patrimoniali, che si possono richiedere ad una agenzia investigativa autorizzata.
Il coniuge obbligato può chiedere agli investigatori privati di effettuare anche delle indagini sull’ex coniuge di monitoraggio e pedinamento, per verificarne il reale tenore di vita ed eventuali lavori non dichiarati.
Se il coniuge ottiene le prove dell’avvenuto miglioramento delle condizioni economiche dell’ex che beneficia dell’assegno, può chiederne la diminuzione o l’annullamento.

Bisogna effettuare indagini specifiche come quelle effettuate dagli investigatori privati, perché potrebbe succedere, come nel caso della Sentenza della Cassazione n. 37571 del 30 novembre 2021 (in allegato) che anche se l’ex coniuge dovesse nascondere una nuova attività lavorativa, una volta perso il lavoro, e quindi una volta ritornato lo stato di disoccupazione, l’assegno può essere riconfermato.

Consapevoli di questo, spesso molti ex coniugi, pensando di fare i furbi, quando si rendono conto che l’occupazione lavorativa è stata scoperta dal coniuge obbligato a versare l’assegno, trovano degli “escomatage”, assolutamente discutibili, per risultare disoccupati, continuando di fatto a lavorare, ma in nero, in modo che non sia possibile risalire, tramite un semplice rintraccio, al posto di lavoro.

Servirà, quindi, quanto anticipato poco fa: una attività completa di pedinamento e di monitoraggio dell’ex, coadiuvata da una attività di Web Intelligence OSINT e SOCMINT, per raccogliere elementi di prova dell’attività lavorativa svolta anche sui social media.
Nel caso di specie, infatti, per la Cassazione è da considerarsi “irrilevante la circostanza che la donna abbia in passato lavorato come commessa dopo la separazione e all’insaputa del marito”, perché “ella è attualmente disoccupata, anche perché impegnata nella cura delle due figlie”.
Ma, come abbiamo appena visto, non sempre è come sembra.

Scarica l'allegato
Sentenza 37571 del 30 novembre 2021.pdf


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