Non sono solo i
tradimenti ad essere tenuti nascosti tra i coniugi. In fase di
separazione e di
divorzio c’è un altro argomento tabù: il
lavoro del beneficiario dell’assegno di mantenimento.
Questo perché se l’
attività lavorativa trovata dall’ex coniuge è
rilevante può portare alla
riduzione o alla
soppressione dell’assegno.
Il nuovo lavoro dell’ex coniuge, trovato dopo la separazione, non è però l’unico elemento da considerare, perché se la
retribuzione prevista non è
sufficiente a garantire il suo sostentamento, l’assegno
permane.
Dopo il divorzio, sicuramente i
redditi percepiti dal beneficiario contano molto di più.
L’
assegno di divorzio, come da
Art. 5, co.6 L. n. 898/1970, è previsto in favore dell’ex coniuge “
quando quest'ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive”, che possono essere l’età avanzata, la scarsa formazione, l’instabile stato di salute ed altre motivazioni che gli impediscono di trovare una occupazione adeguata.
L’assegno divorzile ha una funzione “
assistenziale, compensativa e perequativa” e ha il fine di garantire all’ex il
sostentamento che autonomamente non è in grado di assicurarsi, al contrario dell’assegno di
mantenimento, il cui importo è invece commisurato al
tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il
dovere di assistenza materiale (
Cassazione civile, sez. VI - 1, ordinanza 27 luglio 2021, n. 21504).
Per valutare la
disparità economica dei coniugi, al fine di determinare la sussistenza e l’importo dell’assegno, è necessario svolgere delle
indagini patrimoniali, che si possono richiedere ad una
agenzia investigativa autorizzata.
Il coniuge obbligato può chiedere agli
investigatori privati di effettuare anche delle
indagini sull’ex coniuge di
monitoraggio e
pedinamento, per verificarne il
reale tenore di vita ed eventuali
lavori non dichiarati.
Se il coniuge ottiene le
prove dell’avvenuto
miglioramento delle
condizioni economiche dell’ex che beneficia dell’assegno, può chiederne la
diminuzione o l’
annullamento.
Bisogna effettuare indagini
specifiche come quelle effettuate dagli
investigatori privati, perché potrebbe succedere, come nel caso della
Sentenza della Cassazione
n. 37571 del 30 novembre 2021 (in allegato) che anche se l’ex coniuge dovesse
nascondere una nuova
attività lavorativa, una volta
perso il
lavoro, e quindi una volta ritornato lo stato di
disoccupazione, l’
assegno può essere
riconfermato.
Consapevoli di questo, spesso molti ex coniugi, pensando di fare i furbi, quando si rendono conto che l’occupazione lavorativa è stata
scoperta dal coniuge obbligato a versare l’assegno, trovano degli “escomatage”, assolutamente discutibili, per risultare
disoccupati, continuando di fatto a
lavorare, ma
in nero, in modo che non sia possibile risalire, tramite un semplice rintraccio, al posto di lavoro.
Servirà, quindi, quanto anticipato poco fa: una
attività completa di pedinamento e di monitoraggio dell’ex, coadiuvata da una attività di
Web Intelligence OSINT e SOCMINT, per raccogliere elementi di prova dell’attività lavorativa svolta anche sui
social media.
Nel caso di specie, infatti, per la
Cassazione è da considerarsi “
irrilevante la circostanza che la donna abbia in passato lavorato come commessa dopo la separazione e all’insaputa del marito”, perché “
ella è attualmente disoccupata, anche perché impegnata nella cura delle due figlie”.
Ma, come abbiamo appena visto, non sempre è come sembra.