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SCRIVE SU FACEBOOK CHE È STATA TRADITA: CONDANNATA PER DIFFAMAZIONE

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SCRIVE SU FACEBOOK CHE È STATA TRADITA: CONDANNATA PER DIFFAMAZIONE Avevamo trattato, in un precedente articolo, consultabile cliccando qui, il preoccupante aumento delle denunce per diffamazione e le conseguenti pene inflitte a chi offende e minaccia qualcuno per mezzo dei social network, mettendo in atto un illecito idoneo ad integrare l'aggravante prevista dall'art. 595 comma 3 c.p.
È di questi giorni un nuovo provvedimento in merito: con la sentenza n. 3204/2021 (in allegato) la Cassazione ha confermato la condanna per diffamazione aggravata nei confronti di una donna, colpevole di aver pubblicato sul suo profilo Facebook un post che svelava la relazione extraconiugale portata avanti dall’ex marito, insultando pesantemente la sua amante.
In primo grado, la Corte d’Appello aveva condannato l’imputata al pagamento di 1500 euro di multa e al risarcimento danni per diffamazione aggravata ai danni dell’ex.
L’avvocato della donna, però, era ricorso in Cassazione, sollevando, tra i motivi di doglianza, l’inutilizzabilità delle dichiarazioni della persona offesa, dal momento che l’ex marito era stato a sua volta protagonista di un procedimento per atti persecutori ai danni dell’ex moglie. Oltretutto, secondo il legale, non era stata considerata, nel giudicare la condotta della sua assistita, l’esimente della provocazione rappresentata dalla relazione adulterina tra il marito e la sua amante (che tra l’altro, tra il 2013 ed il 2015, aveva compiuto atti di molestia e di diffamazione ai danni dell’imputata).
Infine il legale lamentava l’entità della pena che era stata inflitta alla donna, decisamente superiore al massimo edittale di 1032 euro.
La Cassazione accoglie solo l’ultimo dei motivi di ricorso, rigettando gli altri. Infatti, prima di procedere all’esame della parte offesa, non era mai stata sollevata l’inutilizzabilità delle sue dichiarazioni, ed il fatto che l’uomo si fosse costituito parte civile rendeva sottintesa la sua volontà di deporre contro la donna. Decade anche il motivo dell’esimente della provocazione, perché la diffamazione su Facebook è stata realizzata dalla donna a distanza di tempo e non immediatamente dopo il tradimento subito. Ciò denota più un atteggiamento di vendetta e di astio che di impeto del momento a seguito di una provocazione.
Citando testualmente, infatti, "il passaggio di un lasso di tempo considerevole può assumere rilevanza al fine di escludere il rapporto causale e riferire la reazione ad un sentimento differente, quale l'odio o il rancore."
La validità dell’ultimo motivo, invece, è confermata: l’importo della multa da pagare era realmente superiore al massimo edittale.
È sempre bene stare molto attenti a ciò che si scrive sui social, perché le conseguenze possono essere davvero gravi, come nel caso appena analizzato. Le prove degli insulti pubblicati online, raccolte in un report investigativo dettagliato stilato grazie a delle indagini di web intelligence, possono infatti essere impugnate dalla vittima in sede di giudizio.
 

Scarica l'allegato
Sentenza Diffamazione.pdf


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