ITALIANOINGLESE

Notizie
RICONOSCIMENTO DIVORZI EXTRAGIUDIZIALI IN EUROPA – LA PRONUNCIA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA UE

Autore / Fonte:
RICONOSCIMENTO DIVORZI EXTRAGIUDIZIALI IN EUROPA – LA PRONUNCIA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA UE

La Corte di Giustizia UE ha stabilito, con la sentenza C-646/20 (in allegato), la libera circolazione dei divorzi nello spazio Ue senza riconoscimento preliminare dell’autorità giudiziaria di uno stato membro diverso da quello che si è pronunciato sul divorzio.

La sentenza è relativa ad un divorzio tra una coppia italiane e tedesca, sposatasi in Germania. I coniugi hanno poi divorziato attraverso un procedimento di divorzio extragiudiziale davanti all’ufficiale di stato civile italiano, ricevendo un certificato di avvenuto divorzio.

Le autorità tedesche, però, hanno rifiutato la registrazione del divorzio, chiedendo alla coppia una procedura di riconoscimento davanti ai giudici tedeschi.

In questo modo la Corte federale tedesca si è rivolta agli euro-giudici per l’interpretazione del regolamento Bruxelles II bis, meglio denominato come REGOLAMENTO (CE) n. 2201/2003 DEL CONSIGLIO del 27 novembre 2003 relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale.

Partendo dalla nozione di decisione pronunciata in uno Stato membro che, in base all’articolo 21 di tale regolamento (Regolamento n. 2201-2003 Bruxelles II Bis (tirinigrassi.it)), “deve essere riconosciuta negli altri Stati membri senza che sia necessario il ricorso ad alcun procedimento”, con l’immediato aggiornamento nei registri civili dello Stato membro.

Il regolamento si occupa di ogni decisione di divorzio resa dall’autorità di uno Stato membro competente, con l’inclusione dei provvedimenti adottati sia dall’autorità giudiziaria, sia da quella extragiudiziale.

Ciò significa che la decisione presa dall’autorità italiana deve essere riconosciuta in Germania, senza alcun intervento dell’autorità tedesca, con immediata trascrizione nei registri di stato civile tedeschi.

Diversamente, sarebbe compromesso il principio di fiducia reciproca nello spazio giudiziario europeo, con esclusione dei soli divorzi privati, frutto della dichiarazione unilaterale di uno degli sposi dinanzi a un tribunale religioso.

Il nuovo Regolamento, quindi, prevede espressamente che la decisione emessa dall’autorità giudiziaria di uno Stato UE e che in tale Stato è esecutiva, lo è altresì in tutti gli altri Stati membri senza che sia richiesta una dichiarazione di esecutività. Si tratta, rispetto al passato, di una modifica di portata davvero notevole dal punto di vista pratico, riducendo tempi, costi e formalità da sostenere per dare esecuzione ad una decisione in uno Stato membro diverso da quello di origine.

In ogni fase del divorzio, soprattutto in quella preliminare, i coniugi possono affidarsi a dei professionisti, come gli investigatori privati autorizzati, per la raccolta di elementi utili alla tutela dei loro diritti, ad esempio per ottenere le prove dell’infedeltà del coniuge, o del suo reale patrimonio per la determinazione o rideterminazione dell’assegno divorzile o, ancora, per l’affidamento dei figli.

Questo tipo di indagini sono particolarmente utili non solo perché gli esiti sono producibili in giudizio, ma anche perché gli investigatori che le hanno effettuate possono essere chiamati a deporre in Tribunale poiché testimoni oculari dei fatti riportati all’interno del dossier.

Come possono intervenire gli investigatori privati, in questi casi?

  • Attività di monitoraggio e di pedinamento del coniuge;
  • Indagini patrimoniali;
  • Attività di Web Intelligence OSINT e SOCMINT per la raccolta di elementi di prova dal web;
  • Testimonianza in Tribunale, per confermare quanto riportato nel Dossier investigativo, se necessario.

Scarica l'allegato
Sentenza C-646.20.pdf


Servizi associati a questa notizia

Richiedi informazioni su INDAGINE PATRIMONIALE PER DETERMINAZIONE - RIDETERMINAZIONE ASSEGNO DI MANTENIMENTO O DIVORZILE

Chiamaci