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REVISIONE ASSEGNO DIVORZILE: CONSIDERATI ANCHE GLI OBBLIGHI DI MANTENIMENTO DEL NUOVO NUCLEO FAMILIARE

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REVISIONE ASSEGNO DIVORZILE: CONSIDERATI ANCHE GLI OBBLIGHI DI MANTENIMENTO DEL NUOVO NUCLEO FAMILIARE

Un uomo agisce in giudizio per ottenere la revisione dell’assegno divorzile che versava alla ex moglie, stabilito nel 2013, citando una serie di circostanze sopravvenute.

In primo luogo, ebbe un nuovo matrimonio con una donna con due figli, non riconosciuti dal padre biologico, i quali contribuiva a mantenere non essendo sufficienti i redditi della madre.

L’ex moglie, titolare di assegno, sosteneva di aver abbandonato la professione e che dopo il divorzio, non era riuscita a reinserirsi nel mondo del lavoro. Per tale motivo, aveva chiesto dei prestiti al fratello ed era stata costretta a vendere degli immobili per ripagare i suddetti debiti.

In entrambi i gradi del giudizio, la domanda dell’uomo viene respinta.

In merito, secondo la Corte d’Appello territoriale, l’uomo con una pensione di 1.800 euro mensili e il reddito della seconda moglie di 600 euro mensili, detratte le spese e gli oneri, aveva un reddito sufficiente per il sostentamento, non essendo però lo stesso tenuto a provvedere al mantenimento dei figli della seconda moglie in assenza di vincoli giuridici.

In Cassazione, il ricorrente sostiene che la Corte territoriale non abbia considerato adeguatamente i fatti che hanno modificato l’assetto economico-patrimoniale originario sulla cui base era stato fissato l’assegno di divorzio.

A tale riguardo, la Cassazione ha accolto il ricorso rilevando in primis il vizio di motivazione apparente della sentenza, denunciabile in sede di legittimità ai sensi dell'art. 360 c.p.c. comma 1 n. 5.

Dal provvedimento impugnato non si ricava il "fondamento della decisione", ossia come sia stato raggiunto il convincimento del giudice con riguardo ai giustificati motivi sopravvenuti per la revisione delle condizioni economiche del divorzio.

Quanto alla rilevanza del mantenimento del nuovo nucleo familiare dell’ex coniuge, la Corte ha sbagliato nel dichiarare che l’uomo non sarebbe tenuto, in difetto di "vincoli giuridici", a mantenere i figli della nuova moglie, senza prima valutare le eventuali esigenze di mantenimento di quest'ultima e non considerando le regole di solidarietà vigenti (ai sensi degli artt. 143 e ss. c.c.) in ambito familiare, anche nei confronti dei soggetti non legati da vincoli di sangue con l'obbligato, se gli altri soggetti tenuti al "sostegno alimentare" non abbiano la possibilità di farlo.

Secondo la Corte quindi: “in sede di revisione ex l.898 del 1970, art. 9 dell'assegno divorzile e di verifica delle circostanze sopravvenute che ne giustificano la revoca o la riduzione, deve essere vagliata anche la costituzione della nuova famiglia da parte dell'obbligato in rapporto alle eventuali esigenze di mantenimento del nuovo coniuge, considerando che gli obblighi gravanti su entrambi i coniugi verso la famiglia, ai sensi dell'art. 143 c.c., comprendono anche i figli nati dal precedente matrimonio di uno dei coniugi stessi, ove ne sia affidatario, il tutto sempre nell'ottica del necessario bilanciamento, rispetto al soggetto obbligato al versamento dell'assegno divorzile, tra i nuovi doveri di solidarietà coniugale nascenti dalla costituzione del nuovo nucleo famigliare ed i pregressi doveri di solidarietà post-coniugale verso l'ex coniuge.” /Cassazione civile sez. I, 27/04/2023, n. 11155, in allegato).

La sentenza è interessante per l’attività interpretativa che la Corte compie rispetti ai doveri di solidarietà nell’ambito delle famiglie così dette allargate, dove si afferma esistere un generale dovere di collaborazione e sostegno che prescinde dal vincolo giuridico.

In casi come questo, l’ex coniuge può chiedere l’aiuto ad una agenzia investigativa autorizzata, per risalire ai redditi dell’ex partner, per capire le nuove abitudini e per ottenere un quadro realistico dell’attuale situazione economica.

Gli investigatori privati intervengono con delle indagini patrimoniali e con delle indagini sul reale tenore di vita dell’ex coniuge.

Una volta raccolti gli elementi utili all’indagine, gli investigatori redigono un dossier dettagliato che l’ex coniuge può produrre in giudizio per chiedere la rideterminazione dell’assegno di mantenimento o divorzile.

Come possono intervenire gli investigatori privati, in questi casi?

  • Attività di monitoraggio e di pedinamento dell’ex coniuge;
  • Attività di Web Intelligence OSINT e SOCMINT per la raccolta di elementi di prova dal web;
  • Indagini patrimoniali;
  • Testimonianza in Tribunale, per confermare quanto riportato nel Dossier investigativo, se necessario.

Scarica l'allegato
Cassazione civile n. 11155.pdf


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