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REVISIONE ASSEGNO DI DIVORZIO. IL NUOVO ORIENTAMENTO DA SOLO NON BASTA.

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REVISIONE ASSEGNO DI DIVORZIO. IL NUOVO ORIENTAMENTO DA SOLO NON BASTA. Non è possibile richiedere la revisione dell’assegno di divorzio solo richiedendo l’applicazione del nuovo orientamento (Sezioni unite sentenza n. 18287/2018) se non sono mutate le condizioni dell’ex coniuge. Corte di Cassazione n. 1119/2020
L’ex marito ha chiesto alla Corte di rivedere l’assegno in quanto l’ex moglie risultava lavorare ed aver ricevuto un’eredità.
L’istanza è stata respinta dalla Corte in quanto non è possibile applicare retroattivamente un nuovo orientamento ed inoltre, l’applicazione o disapplicazione, è a discrezione del giudice.
Ha altresì affermato che affinché possa esserci la revisione dell’assegno devono sussistere “nuovi elementi” diversi dalla situazione antecedente.
Quali sono i nuovi elementi che potrebbero determinare la revisione?
Ad esempio la convivenza in modo stabile determina la perdita del diritto all'assegno di mantenimento per il coniuge. Infatti, si presume che il tenore di vita migliori grazie alla presenza di un altro soggetto che contribuisce alle spese familiari.
Un altro elemento valido è la presenza del lavoro in nero o di entrate non dichiarate (come ad esempio canoni di un affitto non registrato). Per fare in modo che si ridetermini l’assegno sarà necessario allegare delle prove valide. Tali prove possono essere raccolte mediante l’attività investigativa, infatti ai sensi D.M. 1-12-2010 n. 269/10 - Art. 5 le agenzie investigative possono svolgere indagini in ambito privato per determinare le abitudini e il tenore di vita del soggetto destinatario dell’assegno.


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