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REGISTRARE LE CONVERSAZIONI E' LEGALE?

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REGISTRARE LE CONVERSAZIONI E' LEGALE? La registrazione fonografica, o audiovisiva, di un colloquio è legittima, anche qualora venga condotta clandestinamente, cioè senza informare di questa attività l’interlocutore. Tuttavia è bene precisare quali sono le condizioni necessarie a rendere questa registrazione lecita.
Essa è legittima solo ed esclusivamente se è ad opera di un soggetto che ne sia partecipe, o che comunque sia legittimato ad assistere al colloquio. La legittimità della registrazione, intesa come forma di memorizzazione fonica di un fatto storico, le conferisce valore probatorio, cioè l’autore di questa ne può disporre ai fini di prova in ambito processuale (art. 234 c.p.p. 1. E’ consentita l’acquisizione di scritti o di altri documenti che rappresentano fatti, persone o cose mediante la fotografia, la cinematografia, la fonografia o qualsiasi altro mezzo).
Pertanto la registrazione audio/ video di conversazioni, effettuata dall’investigatore privato (a seguito dell’incarico ricevuto), non integra la violazione al trattamento dei dati personali nella misura in cui i dati acquisiti non siano destinati alla diffusione a terzi.
Cfr. sentenza 24 marzo - 13 maggio 2011, 18908; cassazione penale, sezioni unite, 28 maggio 2003, sentenza n. 36747; corte di cassazione, sez. V penale, sentenza 1 ottobre 2012 – 22 febbraio, n.8762.
Cfr SENTENZA 24 MARZO – 13 MAGGIO 2011, 18908; CASSAZIONE PENALE, SEZIONI UNITE, 28 MAGGIO 2003, SENTENZA N. 36747; CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. V PENALE, SENTENZA 1 OTTOBRE 2012 – 22 FEBBRAIO 2013, N.8762.


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