In generale è sconsigliabile abbandonare il tetto coniugale. Con questa espressione si intende l'allontanamento di un coniuge, con o senza figli, dalla casa familiare interrompendo così la coabitazione matrimoniale. E' bene ricordare che tra gli obblighi che derivano dal matrimonio è previsto quello della coabitazione. Quindi la condotta del coniuge che abbandona il tetto coniugale senza una giusta causa - che renda l’allontanamento legittimo - è sanzionata dal Codice Civile (ex art. 143 c.c.),con il cosiddetto addebito, per violazione dei doveri coniugali e dal Codice Penale (art. 570), con la reclusione fino a un anno o con la multa da € 103,00 a € 1.032,00, per violazione degli obblighi di assistenza familiare. Tuttavia ci sono dei casi in cui l'abbandono del tetto coniugale viene considerato legittimo. Essi sono: - tutelarsi da condotte violente per la propria incolumità fisica e psichica; - infedeltà; - invadenza dei parenti; - mancanza di intesa sessuale; - comportamento dispotico del coniuge. Una recente sentenza (Cass. Ord. N. 7163/2016 del 12.04.2016) ha individuato un altro caso di legittimo abbandono del tetto coniugale, ovvero il conflitto permanente tra i coniugi (cioè quando i litigi sono continui e stabili), sintomo della definitiva rottura della comunione spirituale fra i due. In sintesi è lecito allontanarsi dall’abitazione familiare prima della separazione soltanto se si è in presenza di una consistente crisi coniugale. Infine è bene tener presente che il coniuge che ha abbandonato il tetto coniugale deve dimostrare che l’allontanamento sia avvenuto per giusta causa come conseguenza di una preesistente intollerabilità della convivenza.
Richiedi informazioni su QUANDO L'AMORE E' TROPPO LITIGARELLO.