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PERMESSI LEGGE 104: C'È ABUSO SE IL DIPENDENTE PARTECIPA AD UN CORSO?

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PERMESSI LEGGE 104: C'È ABUSO SE IL DIPENDENTE PARTECIPA AD UN CORSO? L'ordinanza n. 23434/2020 della Cassazione (in allegato) si occupa del caso di una dipendente che, durante i giorni di permesso Legge 104, richiesti per assistere il padre disabile, ha dedicato un pomeriggio ad una conferenza medica sulla patologia da cui il padre è affetto. Secondo la Cassazione non si può parlare di abuso.

È stato dichiarato quindi illegittimo il licenziamento disposto dal datore di lavoro, poiché dalle dichiarazioni dei testimoni e dalle prove contenute nel dossier redatto dall’agenzia investigativa incaricata, è emerso che la donna non aveva abusato dei permessi richiesti. È anzi emerso che la dipendente si è recata presso l’abitazione del padre, malato di Alzheimer, per un numero di ore maggiore rispetto a quelle dedicate normalmente alla sua attività lavorativa, anche escludendo le ore dedicate alla conferenza medica.
Infatti, in uno dei pomeriggi dei giorni di permesso, la lavoratrice ha partecipato ad una conferenza sull’Alzheimer, presso un centro universitario.

La società datrice ha presentato ricorso, lamentando l’utilizzo dei permessi per attività non strettamente assistenziali o di sostegno, violando così i doveri di correttezza e buona fede derivanti dal contratto lavorativo.
La Corte di Cassazione ha però rigettato il ricorso, perché l’assenza dal lavoro per assistere il disabile può anche essere collegata alla necessità di svolgere incombenze pratiche ed amministrative, sempre nell’interesse dell’assistito.

Come da ordinanza, quindi, la lavoratrice non ha agito in maniera illecita, avendo utilizzato i permessi per "un numero di ore ben oltre quelle del suo orario di lavoro all'assistenza e all'accudimento del padre" e "non poteva ritenersi provato che avesse utilizzato i permessi per svolgere solo o prevalentemente attività nel proprio interesse."

Si confermano ancora una volta legittime le verifiche dell’abuso dei permessi Legge 104 da parte delle agenzie investigative, tenute a riportare in maniera oggettiva gli avvenimenti di cui sono testimoni.

Fonte: StudioCataldi.it
 

Scarica l'allegato
Cassazione n. 234342020.pdf


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