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PERMESSI LEGGE 104/1992: CHE COSA SI DEVE INTENDERE PER “ASSISTENZA”?

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PERMESSI LEGGE 104/1992: CHE COSA SI DEVE INTENDERE PER “ASSISTENZA”?
Interessante una recente Ordinanza emessa dalla Suprema Corte di Cassazione (Ordinanza 2 ottobre 2018, n. 23891) relativa ai permessi Legge 104/1992.
Tali permessi dal lavoro - retribuiti - sono concessi dal datore di lavoro al dipendente che debba assistere familiari con grave disabilità. L’indennità che comportano, anticipata dal datore di lavoro, è a carico dell’Inps.
Il caso in esame riguarda un dipendente di una radio a diffusione nazionale. Costui è stato licenziato poiché, mediante controlli effettuati da un’agenzia investigativa privata, è stato possibile verificare che, durante l’orario di fruizione del permesso, il lavoratore si era allontanato dall’abitazione delle disabili da assistere, la madre e la sorella, per dedicarsi a varie attività, come il fare la spesa, andare all’ufficio postale, etc.
Il datore di lavoro ha voluto procedere con il licenziamento sentendosi tradito. La rottura del vincolo fiduciario con il suo dipendente aveva reso impossibile la prosecuzione del rapporto di lavoro.
La Corte di Cassazione ha però dichiarato illegittimo il licenziamento, sostenendo di dover dare al concetto di “assistenza” un’accezione più ampia.
Assistere la persona affetta da grave handicap non significa solamente prestarle cure presso la propria abitazione, ma anche sbrigare per lei quelle commissioni che autonomamente non può fare.
 
Sei un datore di lavoro e temi che un tuo dipendente usi i permessi Legge 104/1992 come fossero giorni di ferie? Contatta FIRSTNet INVESTIGAZIONI al numero 02/37904022.
Affinché sia legittimo il licenziamento per giusta causa, in tronco, del dipendente che abusa dei permessi Legge 104, è necessario dimostrare che i suoi comportamenti scorretti ed illeciti siano reiterati nel tempo.
A tal fine è dunque necessario monitorare il lavoratore per almeno 1 o 2 mesi - durante i giorni di permesso.
Al termine dell’attività investigativa verrà rilasciata una relazione dettagliata (certificata) e un dossier fotografico con filmato, il cui valore legale è riconosciuto in fase di giudizio in virtù delle autorizzazioni ex art.134 T.U.L.P.S. Inoltre i nostri agenti potranno essere convocati in Tribunale in qualità di testimoni in tutte le fasi di giudizio.
Le attività investigative di monitoraggio e pedinamento dei dipendenti dei quali sospetti, ti consentiranno di dissipare tutti i tuoi dubbi e di difendere la produttività e il benessere della tua azienda.

Scarica l'allegato
Ordinanza 2 ottobre 2018 n. 23891.pdf


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