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PADRE NON CONTROLLA L’USO DEL CELLULARE DEL FIGLIO MINORE: PUÒ ESSERE SOSPESO DALLA RESPONSABILITÀ GENITORIALE

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PADRE NON CONTROLLA L’USO DEL CELLULARE DEL FIGLIO MINORE: PUÒ ESSERE SOSPESO DALLA RESPONSABILITÀ GENITORIALE

L’ordinanza n. 25340/2021 (in allegato) è particolarmente importante per il tema trattato, decisamente attuale: l’utilizzo del telefono cellulare dei figli minorenni senza una adeguata attività di controllo da parte dei genitori, soprattutto in regime di affidamento condiviso.

Nel caso di specie viene trattata la vicenda di una madre che si è rivolta al Tribunale dei minori per chiedere che le visite al figlio minorenne, da parte dell’ex marito, avvenissero presso la sua abitazione ed in sua presenza, per via della scarsa affidabilità dell’uomo.

L’ex marito, infatti, aveva regalato al bambino un telefono cellulare, con il quale navigava in internet, ma senza che venisse adeguatamente controllato. Il Tribunale dei minori ha accolto le richieste della madre, sospendendo dalla responsabilità genitoriale il padre ed incaricando un consulente di effettuare una valutazione sui membri della famiglia. Inoltre venivano incaricati degli assistenti sociali di definire modalità e tempistiche delle visite effettuate dal padre al bambino,  con l’obbligo di segnalare eventuali condotte negligenti o arrecanti pregiudizio all’interesse del minore.

L’uomo ha presentato ricorso, che è stato accolto in Cassazione, tranne per la parte relativa alla sua mancata attività di controllo della navigazione online del figlio tramite il telefono cellulare. Secondo la Cassazione, dunque, il giudizio deve ricominciare, per valutare al meglio la capacità genitoriale del ricorrente.

Il rischio che un minore, navigando in internet, possa ritrovarsi in situazioni davvero pericolose, è estremamente alto, e non può essere giustificato in alcun modo l’atteggiamento disinteressato dei genitori.

I genitori sono tenuti a controllare i propri figli minori, e per farlo in maniera discreta e non invadente, possono rivolgersi ad una agenzia investigativa autorizzata e specializzata in questo tipo di indagine, che consiste nella ricerca, raccolta ed analisi di dati e di notizie tratte da fonti aperte sulle attività condotte dal minore, come ad esempio le informazioni ricavate dai social network e da tutti gli altri profili del minore presenti online.

In questo modo si possono verificare le interazioni, le pubblicazioni e le attività che il minore svolge sul web. Tutte le informazioni raccolte all’interno della rete, data la natura mutevole di questa, vengono cristallizzate nel tempo grazie a dei software specifici che permettono di conservare l’informazione anche qualora venisse cancellata.

Gli elementi raccolti dalle indagini degli investigatori privati esperti possono essere anche utilizzati per la tutela dei propri diritti in sede di giudizio e/o per sporgere denuncia contro i responsabili di condotte illecite, come atti di cyberbullismo, adescamento, sextortion, truffe, furto digitale etc.

Un aspetto da non sottovalutare mai riguarda le ripercussioni che il virtuale ha inevitabilmente sulla vitareale”. È fondamentale, quindi, che i genitori, sempre grazie all’intervento degli investigatori privati, controllino i propri figli anche fuori casa.

Gli investigatori privati, attraverso delle attività di pedinamento e di monitoraggio del minore, nella massima discrezione, potranno consegnare ai genitori il report dettagliato del comportamento adottato dai loro figli e da chi è loro accanto.

Gli investigatori preposti a questo tipo di indagine hanno il know-how e le caratteristiche necessarie per monitorare dall’interno gli ambienti fisici e virtuali frequentati dai ragazzi, ottenendo informazioni dettagliate e carpendo al meglio abitudini e codici comportamentali.

Non solo: gli investigatori privati possono essere chiamati a testimoniare, in un eventuale processo, poiché testimoni oculari dei fatti riportati nel dossier prodotto in giudizio.

Come possono intervenire gli investigatori privati, in questi casi?

  • attività di Web Intelligence OSINT e SOCMINT per la raccolta di elementi di prova dal web;
  • attività di pedinamento e di monitoraggio del minore, per verificare la sua condotta e le sue frequentazioni fuori dalle mura domestiche;
  • attività di Computer Forensics, per l'estrazione e la conservazione dei dati digitali.
  • Testimonianza in Tribunale, per confermare quanto riportato nel Dossier investigativo, se necessario.

Scarica l'allegato
Ordinanza n. 25340 del 2021.pdf


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