ITALIANOINGLESE

Notizie
MATRIMONIO: COSA SAPERE PRIMA DEL GRANDE PASSO

Autore / Fonte:
MATRIMONIO: COSA SAPERE PRIMA DEL GRANDE PASSO
Il sito Matrimonio.com a febbraio ha realizzato un sondaggio su un campione di quasi 4500 coppie che si sarebbero dovute sposare nel 2020, e che hanno posticipato la data al 2021. Il 9% di loro non ha ancora fissato una nuova data, ma il 91% delle coppie è pronto a sposarsi, ovviamente nel rispetto delle normative vigenti per il contrasto dei contagi da Covid-19. Per il 78% degli intervistati, infatti, la salute e la sicurezza degli invitati è l’aspetto più importante nell’organizzazione delle nozze. Il 46% ha ridotto la lista degli invitati proprio per evitare assembramenti.
Quindi questo 2021 prevede nuovi e numerosi matrimoni.

Ma cosa c’è da sapere prima di procedere con il grande passo?
Come tutti i contratti, anche il matrimonio è un rischio, non solo dal punto di vista affettivo, ma anche dal punto di vista legale e patrimoniale. Gli sposi non sempre sono informati sulle conseguenze che questo passo può comportare. E non si tratta solo del rischio, nei casi di separazione, di mantenere il coniuge più debole economicamente. Ne esistono altri che potrebbero influire sulla decisione di sposarsi.
Innanzitutto è bene sapere che in Italia non esistono i patti prematrimoniali, quindi in caso di divorzio, la divisione dei beni o l’importo dell’assegno divorzile vengono calcolati al momento, o di comune accordo o con l’intervento di un Giudice. Negli USA, invece, i premarital agreements prestabiliscono in anticipo il regime patrimoniale o l’obbligazione di mantenimento.
In Italia un importante precedente lo abbiamo avuto con la Cass. 3 maggio 1984, n. 2682, che ha ritenuto che “l'accordo, rivolto a regolamentare, in previsione di futuro divorzio, i rapporti patrimoniali fra coniugi, che sia stato stipulato fra cittadini stranieri (nella specie, statunitensi) sposati all'estero e residenti in Italia, e che risulti valido secondo la legge nazionale dei medesimi (applicabile ai sensi degli artt. 19 e 20 delle disposizioni sulla legge in generale), è operante in Italia, senza necessità di omologazione o recepimento delle sue clausole in un provvedimento giurisdizionale, tenuto conto che l'ordine pubblico, posto dall'art. 31 delle citate disposizioni come limite all'efficacia delle convenzioni fra stranieri, riguarda l'ordine pubblico cosiddetto internazionale, e che in tale nozione non può essere incluso il principio dell'ordinamento italiano, circa l'invalidità di un accordo di tipo preventivo fra i coniugi sui rapporti patrimoniali successivi al divorzio, il quale attiene all'ordine pubblico interno e trova conseguente applicazione solo per il matrimonio celebrato secondo l'ordinamento italiano e fra cittadini italiani”.
Ciò non toglie ai coniugi italiani la possibilità di sottoscrivere una scrittura privata che definisca, ad esempio, la restituzione di un prestito se dovesse finire il matrimonio. Questo tipo di accordi non sono contemplati nel divieto di patti prematrimoniali.
Altra cosa che in Italia non è possibile fare è denunciare il partner per truffa o furto. Per il Codice penale, infatti, i reati contro il patrimonio, come il furto e l’appropriazione indebita, non sono punibili se messi in atto dal coniuge. Almeno, non finché non si è in fase di separazione: in questo caso è possibile procedere penalmente. Sotto l’aspetto civilistico, però, se la coppia ha scelto la comunione dei beni, il coniuge che dovesse sottrarre più della metà del patrimonio comune, dovrà ricostruirlo per la parte che eccede il suo 50%.
E a proposito di comunione dei beni, è preferibile la separazione dei beni?
Di certo la separazione dei beni dà maggiori sicurezze per ciò che riguarda l’aspetto patrimoniale, poiché permette di tenere distinti i beni dei coniugi ed eventuali debiti a carico dei due.
Non rientrano nella comunione dei beni:
-    i beni acquistati prima del matrimonio,
-    i beni ereditati o ricevuti in donazione anche dopo il matrimonio,
-    i beni acquistati con il denaro derivato dalla vendita dei beni ereditati o ricevuti in dono,
-    le somme ricevute a titolo di risarcimento danni.
Se ci sono attività imprenditoriali attive è probabilmente sconsigliabile la comunione dei beni, o se non si conoscono le reali condizioni patrimoniali del coniuge, fermo restando che è sempre possibile richiedere, ad una agenzia investigativa autorizzata, delle indagini prematrimoniali, per poter ottenere un quadro reale della situazione economica e morale del futuro coniuge.

Questo tipo di indagini, infatti, ha lo scopo, principalmente, di:
-    Individuare l’eventuale infedeltà del futuro coniuge, altre famiglie parallele, precedenti matrimoni o la presenza di figli;
-    Scoprire le sue abitudini, le attività quotidiane e le frequentazioni;
-    Verificare la veridicità dell’attività lavorativa dichiarata;
-    Verificare la reale situazione economica e patrimoniale, e la presenza di eventuali debiti;
-    Verificare procedimenti legali pendenti o procedimenti giudiziari a suo carico;
-    Verificare che non sia in atto un raggiro o una truffa.
È fondamentale assicurarsi che il coniuge si relazioni con la massima trasparenza e sincerità, perché il matrimonio è una scelta molto importante, con conseguenze, come abbiamo visto, inaspettate.
 


Servizi associati a questa notizia

Richiedi informazioni su INDAGINE PATRIMONIALE COMPLETA PERSONA FISICA

Chiamaci