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MARCHI E BREVETTI DETASSATI FINO AL 50%

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MARCHI E BREVETTI DETASSATI FINO AL 50%
Patent box con finalità antielusive. Il regime opzionale di tassazione agevolata per marchi e brevetti previsto dal Ddl di Stabilità mira ad arginare i fenomeni di delocalizzazione, più o meno artificiosa, di beni immateriali, perseguendo anzi l'obiettivo di invertire la tendenza e incentivando il rientro in Italia di intangible (in particolare marchi e brevetti) di gruppi italiani oggi localizzati all'estero.

Per i primi due periodi d'imposta (2015 e 2016) la misura dell'incentivo è ridotta, essendo detassata una quota di reddito rispettivamente pari al 30% (2015) e 40% (2016) per poi salire al 50% dal 2017.
La finalità antielusiva dell'agevolazione si affianca all'obiettivo di attrarre nuovi investimenti, anche dall'estero, e liberare risorse da investire nell'impresa. Resta da capire se le misure e le risorse messe in campo saranno sufficienti per competere con le legislazioni europee che, prima della nostra, hanno adottato misure analoghe.

La scelta
Il patent box introdotto dalla legge di stabilità è un regime opzionale di tassazione agevolata per i redditi derivanti dalla concessione in uso o dall'utilizzo diretto di opere dell'ingegno, brevetti industriali, marchi d'impresa «funzionalmente equivalenti ai brevetti» (ovvero che richiedono il sostenimento di spese per attività di ricerca e sviluppo) o know how giuridicamente tutelabile. Sono esclusi dall'agevolazione i marchi esclusivamente commerciali. L'opzione è esercitabile a partire dal 2015 da tutti i titolari di reddito d'impresa (società di capitali, di persone, imprenditori individuali e stabili organizzazioni italiane di soggetti white list), dura 5 esercizi ed è irrevocabile.
Il regime agevolato, peraltro, si applica solo a condizione che le imprese svolgano le attività di ricerca e sviluppo finalizzate alla realizzazione dei beni agevolabili (marchi, brevetti). Tali attività possono essere svolte sia internamente che mediante contratti di ricerca stipulati con università o enti di ricerca e organismi equiparati.

Il meccanismo di calcolo
Qualora i beni siano concessi in licenza, l'agevolazione consiste nella esclusione da imposizione del 50% dei relativi redditi, mentre in caso di utilizzo diretto degli intangible sarà escluso da imposizione, sempre per il 50%, la quota parte del reddito derivante dall'utilizzo dei beni immateriali, determinata in contraddittorio con le Entrate sulla base di una procedura di ruling internazionale (si veda articolo in basso). Per limitare gli effetti sul gettito, l'agevolazione è riconosciuta in misura ridotta per i primi due esercizi, pari rispettivamente al 30% (periodo d'imposta 2015) e 40% (2016), per poi entrare a regime solo dal 2017.
Le stesse percentuali di detassazione si applicano anche ai fini della base imponibile Irap. Volendo determinare gli effetti in termini di aliquota, il meccanismo introdotto dal Ddl di stabilità porterà a regime ad applicare un'aliquota effettiva Ires del 13,75% (50% del 27,5%).

Le plusvalenze
In analogia a quanto previsto nei regimi di patent box di altri Paesi, il regime agevolativo è esteso anche alle plusvalenze da cessione. Queste ultime sono integralmente detassate, ma a condizione che – entro la fine del secondo periodo di imposta successivo alla cessione - almeno il 90% del corrispettivo sia reinvestito nella manutenzione e sviluppo di “altri” beni immateriali agevolabili.
La norma sembra quindi richiedere – quale causa risolutiva dell'agevolazione - che nel biennio successivo alla cessione siano sostenute spese di manutenzione e sviluppo in misura almeno pari al 90% del corrispettivo della cessione. In caso di spese di importo inferiore sostenute nel biennio, l'agevolazione sembrerebbe decadere in toto.
Il reddito agevolabile, peraltro, non riguarda l'intero reddito derivante dall'intangible, ma solo una quota definita in base al rapporto tra i costi di ricerca e sviluppo sostenuti per il mantenimento e lo sviluppo dell'attività ed i costi complessivi sostenuti per produrre il bene. Ciò, come si legge nella relazione illustrativa, al fine di collegare l'agevolazione al sostenimento di un'effettiva attività economica in Italia, coerentemente con il «nexus approach» individuato in sede Ocse.
La definizione di tale rapporto è demandata a un decreto dello Sviluppo economico, di concerto con il Mef, che dovrà inoltre individuare le tipologie di marchi ricomprese ed escluse dall'ambito di applicazione dell'incentivo.

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