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MANTENIMENTO ANCHE SENZA CONVIVENZA?

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MANTENIMENTO ANCHE SENZA CONVIVENZA?
In questo ultimo periodo sempre più coppie sposate decidono di non convivere in maniera canonica, mantenendo spesso due residenze diverse, nella maggior parte dei casi per esigenze lavorative.
Questo non comprometterebbe in alcun modo le dinamiche relazionali, per chi vive un amore saldo, ma molti coniugi si rivolgono alle agenzie investigative perché inevitabilmente situazioni di questo tipo potrebbero favorire l’infedeltà.
Non solo relazioni extraconiugali vissute con maggiore facilità, vista l’indipendenza della quale i due coniugi godono, ma anche infedeltà finanziaria (ne abbiamo parlato anche qui), e molto spesso il coniuge nasconde all’altro entrate economiche e beni acquisiti.
Gli investigatori privati, dunque, intervenendo con delle indagini patrimoniali e delle attività di monitoraggio e pedinamento, possono procurare le prove dell’infedeltà in atto, valide in sede di giudizio.
Le indagini patrimoniali hanno lo scopo di dimostrare la reale situazione economica/finanziaria dell’ex coniuge, prendendo in esame tutti i beni della persona, come ad esempio:
•    I conti correnti intestati;
•    I redditi derivati da lavoro dipendente o da pensione INPS;
•    La proprietà di beni immobili  (abitazioni, locali commerciali, terreni) sia acquistati che ereditati;
•    La proprietà di beni mobili (auto, moto, barche etc);
•    La gestione di attività economiche, in proprio o in società con altri o le partecipazioni in imprese.
Questo tipo di indagini sono particolarmente delicate, poiché trattano dati sensibili, e complesse, poiché richiedono la consultazione di archivi specifici, visure catastali e ipotecarie, e quindi è necessario rivolgersi a delle agenzie investigative competenti ed autorizzate ad effettuarle.
Una recente ordinanza, la n. 13450/2021 (in allegato), affronta proprio il tema dell’assegno di mantenimento per quelle coppie sposate che, per una propria scelta, non convivono. La mancata convivenza, secondo la Cassazione, non fa venire meno il diritto della moglie, in questo caso, di percepire l’assegno di mantenimento da parte dell’ex marito.
La decisione segue la conferma da parte della Corte d’Appello della pronuncia di separazione, che pone l’obbligo all’ex marito di corrispondere alla moglie 200 euro mensili.
Il marito ricorre in Cassazione, sollevando come motivi di ricorso il fatto che sia lui che la moglie, durante il matrimonio, avendo vissuto vite completamente separate, non avevano un reale ménage familiare, e quindi non era possibile avere un riferimento per poter parametrare la misura del mantenimento.
In secondo luogo, secondo l’uomo, la Corte d’Appello avrebbe compiuto una comparazione in seguito alla lettera di licenziamento presentata dalla donna in fase di precisazione delle conclusioni, mentre tale lettera doveva essere presa in considerazione nel giudizio di revisione in fase di separazione.
Ma per la Cassazione il ricorso dell’uomo è da considerarsi inammissibile.
Infatti, secondo la Cassazione, nonostante i due coniugi vivessero in due abitazioni diverse, si era comunque creato un vincolo matrimoniale con conseguente obbligo all’assistenza familiare. Infatti quella di non convivere è una scelta, che non fa venire meno la comunione spirituale e materiale della coppia, e sussistono quindi anche i doveri patrimoniali nati con il matrimonio.
Per quanto riguarda invece la lettera di licenziamento prodotta dalla ex moglie, secondo la Cassazione il giudice deve verificare che dopo la sentenza di separazione non siano intervenute nuove circostanze in grado di alterare quanto deciso in fase di separazione, come nel caso, appunto, del sopraggiunto licenziamento della donna.

Scarica l'allegato
Sentenza 13450.pdf


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