Nel nostro ordinamento, il lavoratore che non può recarsi al lavoro a causa della malattia gode di una serie di tutele. Tuttavia, oltre ad avere dei diritti, il lavoratore deve anche rispettare degli obblighi e dei doveri. In particolare, in caso di assenza per malattia, ci sono gli orari di reperibilità durante i quali il lavoratore deve farsi trovare nel domicilio indicato nel certificato di malattia in vista di possibili visite ispettive da parte dei medici dell’Inps.
Le fasce di reperibilità cambiano a seconda che il datore di lavoro sia pubblico o privato:
La malattia comporta una sospensione del rapporto di lavoro, alla quale segue un esonero del datore di lavoro al pagamento della relativa retribuzione. L’INPS, infatti, interviene dal quarto giorno di malattia partendo dal giorno di inizio riportato sul certificato medico. I primi tre giorni invece, sono a carico del datore di lavoro.
Lo scopo della visita fiscale è verificare che il lavoratore assente per malattia si trovi a casa e che sia effettivamente malato. Le visite fiscali possono essere organizzate d’ufficio dall’Inps oppure su richiesta del datore di lavoro.
Qualora il lavoratore mancasse durante le fasce di reperibilità, potrebbero determinarsi conseguenze negative per il dipendente, ma queste variano a seconda dei casi.
Esonero dalla visita fiscale
Se la malattia è collegata ad una disabilità riconosciuta superiore al 67% o il soggetto ha una patologia grave che richiede terapie salvavita, è previsto l’esonero della visita fiscale. Il tema dell’esenzione dalla reperibilità durante gli orari delle visite fiscali 2020 è stato oggetto di un importante chiarimento da parte dell’INPS. Uno dei primi chiarimenti dell’INPS è che anche per i casi di esonero dalle visite fiscali, l’esenzione riguarda soltanto la reperibilità e non il controllo. Questo significa quindi che, il controllo concordato sarà sempre possibile, secondo quanto chiarito dall’Istituto nella circolare n. 95 del 7 giugno 2016. Vi è quindi una agevolazione prevista dalla normativa vigente in merito alle esclusioni dall’obbligo di rispettare le fasce di reperibilità.
I casi di esonero dalla reperibilità delle visite fiscali sono:
(con gravi patologie si intende insufficienza renale, infarti d’organo, emorragie severe, stati vegetativi, trapianti di organi vitali, etc.)
Assenza giustificata
Si è inoltre giustificati all’assenza alla visita fiscale quando, in concomitanza ad essa si hanno visite mediche, ricovero giornaliero, serio e fondato motivo che rende plausibile l’allontanamento del lavoratore dal proprio domicilio, come attività di volontariato non realizzabile in fasce orarie diverse (attività socialmente apprezzabile) o per esempio in caso di visita o necessaria assistenza ad un familiare stretto ricoverato in ospedale.
Il contratto collettivo può prevedere l’obbligo, per il lavoratore in malattia, di comunicare al datore di lavoro l’allontanamento dal proprio domicilio durante le fasce orarie di reperibilità. Se il dipendente risulta assente alla visita fiscale e non ha effettuato la comunicazione, può essere sanzionato disciplinarmente anche se l’assenza è dovuta ad un giustificato motivo.
Ad ogni modo, nei casi di assenza giustificata durante le fasce di reperibilità, è consigliabile che il lavoratore invii una tempestiva comunicazione al datore di lavoro, anche nel caso in cui non sia previsto un obbligo in tal senso dal contratto collettivo, o dal regolamento aziendale; il datore di lavoro, a sua volta, tramite gli appositi servizi telematici, comunica l’assenza all’Inps.
Assenza non giustificata
Se invece la mancata presenza del lavoratore alla visita fiscale non è giustificata, si può perdere in tutto o in parte l’indennità di malattia.
Quindi, se l’assenza del lavoratore al domicilio non rientra nei casi di esonero, questa deve essere giustificata, e deve essere avvertito tempestivamente il datore di lavoro.
Qualora si verificasse un problema di questo tipo, se l’azienda avesse il dubbio che la malattia del proprio dipendente non fosse fondata o se venisse a mancare il vincolo fiduciario tra i due, è possibile contattare un’agenzia investigativa autorizzata, specializzata in investigazioni aziendali.
Gli investigatori privati raccolgono le prove della condotta illecita del dipendente attraverso delle attività di pedinamento e di monitoraggio, coadiuvate da attività di Web Intelligence OSINT e SOCMINT per raccogliere informazioni anche dalla rete e dai social network.
Al termine di ogni attività investigativa, viene rilasciata una relazione dettagliata (certificata) e un dossier fotografico con filmato, il cui valore legale è riconosciuto in fase di giudizio in virtù delle autorizzazioni ex art.134 T.U.L.P.S. Inoltre, i nostri agenti potranno essere convocati in Tribunale in qualità di testimoni in tutte le fasi di giudizio.
Come possono intervenire gli investigatori privati, in questi casi?