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MALATTIA FRAUDOLENTA. VALE IL PRINCIPIO DELLA "SPECIFICITA' DELLA CONTESTAZIONE"

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MALATTIA FRAUDOLENTA. VALE IL PRINCIPIO DELLA "SPECIFICITA' DELLA CONTESTAZIONE"
Durante la malattia il datore di lavoro può licenziare per giusta causa il lavoratore quando questo svolga un’altra attività lavorativa oppure svolga attività tali da pregiudicare e/o ritardare il rientro a lavoro.
Si tratta, infatti, del licenziamento disciplinare che viene comminato in caso di violazione, da parte del lavoratore, del dovere contrattuale di fedeltà e correttezza nei confronti del datore di lavoro.
Ricordiamo, a tal riguardo, la sentenza della Cassazione n. 6047 del 13 marzo 2018, relativa al licenziamento disciplinare di un lavoratore che, durante il periodo di malattia, si esibiva in un concerto pubblico.
Di seguito le circostanze che hanno confermato il licenziamento per giusta causa:
·      l’evento veniva pubblicizzato su facebook con anticipo, quindi prima che il lavoratore presentasse il certificato della presunta malattia;
·      il concerto distava di 45 km dalla residenza del lavoratore;
·      una foto sul profilo facebook del dipendente che suonava lo strumento in piedi (nonostante l’asserita lombo sciatalgia);
·      la durata del periodo di malattia a cavallo dell’esibizione;
·      la circostanza che le mansioni svolte in azienda costituivano un impegno meno gravoso dell’esibizione;
·      mancanza di valore del certificato medico redatto sulla base delle dichiarazioni del paziente senza esami specialistici.
·      non rileva se l’attività è stata prestata a titolo oneroso o gratuito. 
Lo svolgimento di altra attività lavorativa, durante il periodo di malattia, è idoneo a giustificare il recesso del datore di lavoro per violazione dei doveri generali di correttezza e buona fede e degli specifici obblighi contrattuali, ove tale attività esterna , prestata o meno a titolo oneroso, sia di per sé sufficiente a far presumere l’inesistenza della malattia, dimostrando, quindi, una sua fraudolente simulazione, ovvero quando, valutata in relazione alla natura della patologia e delle mansioni svolte, l’attività stessa possa pregiudicare o ritardare la guarigione e il rientro in servizio del lavoratore, ferma restando la necessità che, nella contestazione dell’addebito, emerga con chiarezza il profilo fattuale, così da consentire una adeguata difesa da parte del lavoratore".
In merito a quanto stabilito dalla Corte circa la necessità che “nella contestazione dell’addebito, emerga con chiarezza il profilo fattuale” (Principio della specificità della contestazione) il datore di lavoro può avvalersi delle agenzie investigative che mediante monitoraggi potranno documentare con precisione i fatti e gli illeciti compiuti da dipendente.

Scarica l'allegato
Cass.-sent.-n.-6047-2018.pdf


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