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LICENZIATO SENZA PREAVVISO IL DIPENDENTE CHE FALSIFICA LE FIRME DEI CLIENTI

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LICENZIATO SENZA PREAVVISO IL DIPENDENTE CHE FALSIFICA LE FIRME DEI CLIENTI
Se il datore di lavoro ha il sospetto che il dipendente stia adottando una condotta che può integrare una violazione dei doveri nascenti dal contratto lavorativo, e/o un illecito civile, penale o amministrativo, può incaricare legittimamente un investigatore privato che documenti tale comportamento.

Più volte la giurisprudenza si è espressa a favore delle prove raccolte dagli investigatori privati in sede di giudizio.

Gli stessi investigatori possono essere chiamati a deporre in quanto testimoni oculari dei fatti riportati nel dossier investigativo.

Per raccogliere le prove degli illeciti dei dipendenti, gli investigatori privati svolgono:
 
  • attività di monitoraggio e pedinamento del dipendente, per verificare il suo rispetto delle policy aziendali e/o la veridicità di quanto da egli dichiarato;
  • attività di web intelligence, come le indagini OSINT e SOCMINT;
  • computer forensic, per l'individuazione, la conservazione, la protezione, l'estrazione, la documentazione e ogni altra forma di trattamento dei dati informatici;
  • installazione di telecamere nascoste all’interno dell’ambiente lavorativo, senza dover chiedere preventivamente un accordo sindacale o l’autorizzazione dell’Ispettorato del lavoro. La videosorveglianza rientra infatti nei controlli difensivi che il datore di lavoro può mettere in atto anche grazie all’apporto di una agenzia investigativa autorizzata.
Una volta dimostrato l’illecito, il lavoratore può essere licenziato per giusta causa. La Corte di Cassazione, per confermare il licenziamento, tiene conto di più fattori, come ad esempio:
 
  • la lesione del vincolo fiduciario con il datore di lavoro;
  • la gravità e l’intenzionalità dell’illecito;
  • il danno cagionato al datore di lavoro ed all’azienda;
  • la tipologia di mansione svolta dal dipendente infedele ed il grado di affidamento riposto;
  • eventuali precedenti sanzioni disciplinari.
In una recente Ordinanza, la n. 26710 dell’ottobre 2021 (in allegato), la Cassazione Civile, Sezione Lavoro, ha ritenuto legittimo il licenziamento per giusta causa di un dipendente per aver leso irrimediabilmente il rapporto di fiducia con il datore di lavoro. Il lavoratore, specialista finanziario, aveva falsificato le firme di alcuni clienti su delle operazioni finanziarie, arrecando un evidente vulnus (danno) ai principi di correttezza e buona fede che scandiscono il rapporto di lavoro dalla sua nascita e per tutta la sua durata.

La Suprema Corte, nell’ordinanza, ha respinto il ricorso del dipendente contro la sentenza della Corte d’appello, confermandone il licenziamento senza preavviso, ai sensi dell’art. 54 comma 6 lett. c), e), k) e dell’art.80 c.c.n.I. 14/4/2011, per “violazioni dolose di leggi o regolamenti o dei doveri d’ufficio che possano arrecare o abbiano arrecato forte pregiudizio alla società o a terzi, di gravità tale da non consentirne la prosecuzione”.
La decisione era stata presa dai Giudici a seguito di un’ampia ricognizione del quadro probatorio acquisito, e di tale quadro probatorio spesso fanno parte anche gli esiti delle indagini investigative, come ad esempio le immagini delle telecamere occultate, che possono aver ripreso il momento della sottoscrizione fraudolenta di una operazione, o delle attività di Mystery Shopping, nelle quali l’investigatore si finge un comune cliente.

Nel caso di specie, la falsificazione delle firme da parte del dipendente ha rappresentato, per la Corte, un atteggiamento spregiudicato, messo in atto nella consapevole e deliberata violazione delle regole che regolano e strutturano il rapporto di lavoro subordinato, con conseguente inevitabile rottura del rapporto di fiducia non solo con la parte datoriale, ma anche con la clientela.
È per questo motivo che gli investigatori privati, a seguito di questo tipo di gravi illeciti, conducono anche delle indagini reputazionali, per supportare il datore di lavoro nella stima dei danni subiti e nella risoluzione delle conseguenze sul patrimonio aziendale.

Scarica l'allegato
ORDINANZA N. 26710 DEL 1 OTTOBRE 2021.pdf


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