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LICENZIAMENTO PER MALATTIA PROLUNGATA.QUANDO E' POSSIBILE.

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LICENZIAMENTO PER MALATTIA PROLUNGATA.QUANDO E' POSSIBILE. La Corte di Cassazione, sez. Unite Civili, con sentenza 3 maggio – 1 luglio 2016, n. 13535 ha disposto che non si può licenziare il lavoratore assente dal luogo di lavoro per il superamento del periodo di comporto se le cause della malattia sono state determinate dal datore di lavoro.
Nella specie la malattia del dipendente (tubercolosi) era stata determinata dal comportamento dell’Amministrazione che aveva costretto il lavoratore a lavorare in ambienti insalubri e che non aveva adottato le cautele necessarie e comunque provvedimenti adeguati anche quando era stato informata delle condizioni di salute del dipendente, aggravando così la situazione, come era emerso dalla consulenza tecnica d’ufficio effettuata.
Cosa accade però quando il lavoratore malato svolga altra attività lavorativa o extra lavorativa? La Suprema Corte stabilisce la legittimità del licenziamento per giusta causa qualora le attività svolte dal lavoratore in malattia comportino una violazione di doveri di lealtà e fedeltà del rapporto lavorativo, quando l’ulteriore attività ritardi la guarigione o comunque sia incompatibile con lo stato di malattia certificato.
La prova del comportamento scorretto del lavoratore spetta al datore di lavoro (Cass., 28 febbraio 2014, n.4869), che potrà svolgere attività di verifica sul comportamento del lavoratore in malattia, affidandosi ad un’agenzia investigativa. Gli investigatori, mediante un monitoraggio costante, potranno attestare le attività del lavoratore documentando la reale situazione mediante foto e video, che potranno successivamente essere prodotte in giudizio e testimoniate dagli stessi agenti investigativi.


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