L’
Ordinanza n. 17102 del 16 giugno 2021 della
Corte di Cassazione (in allegato) ribadisce la
legittimità dell’utilizzo delle
agenzie investigative per la verifica della sussistenza di
illeciti messi in atto dai
dipendenti durante il periodo di
permesso Legge 104.
Nell’ordinanza viene
respinto il
ricorso di un
dipendente, avverso la sentenza che confermava il suo
licenziamento per giusta causa, da parte della società per la quale lavorava.
Infatti, la società, a seguito dei
controlli difensivi effettuati per mezzo di agenzia investigativa, aveva accertato che durante i giorni di permesso richiesti, il dipendente non dedicava il suo tempo ad
assistere la madre, come avrebbe dovuto, ma a svolgere delle
attività del tutto incompatibili con l’assistenza prevista dal permesso.
Invece di dedicare del tempo alla donna disabile, il dipendente si recava al
supermercato ed al
mare con la famiglia, come riportato nel
dossier investigativo consegnato all’azienda, dettagliatamente redatto a seguito delle
attività di monitoraggio e di pedinamento svolte dagli
investigatori privati.
Inoltre il dipendente non aveva mai comunicato all’azienda datrice la
variazione dell’indirizzo di residenza della madre, se non a seguito delle
contestazioni disciplinari, rendendo impossibile al datore di lavoro di svolgere prima i controlli.
Per i
Giudici d’Appello quella del
licenziamento per giusta causa è una sanzione
corretta e
proporzionata, poiché la condotta del dipendente rientra nei casi di
violazioni dolosamente gravi, come da
art. 54 del CCNL.
Secondo l’
art. 2119 del Codice Civile, le parti possano recedere dal contratto di lavoro a tempo
indeterminato senza necessità di
preavviso qualora si verifichi, appunto, una
causa così grave da non consentire la prosecuzione, neanche provvisoria,
del rapporto medesimo.
Lecito l’utilizzo delle attività investigative per la raccolta delle prove da presentare in giudizio. Statuizione confermata anche dalla Corte che ha
ribadito il consolidato principio espresso dalla
giurisprudenza in materia.
L’
assenza del
dipendente dal suo posto di lavoro per i giorni di
permesso Legge 104 deve essere necessariamente in
relazione causale con lo scopo di
assistenza al disabile per il quale il permesso è stato concesso.
Il dipendente che invece utilizza questi giorni per effettuare
attività diverse e meramente personali, integra l’
abuso del diritto,
violando i principi di correttezza e buona fede nei confronti del datore di lavoro (e dell’ente assicurativo) giustificando il
licenziamento.
Nella nostra
Guida pratica alla risoluzione dei casi di infedeltà aziendale, scaricabile
gratuitamente cliccando
qui, viene approfondito l’
abuso dei permessi Legge 104, con un nostro
Case History e relativa sentenza di esempio, e vengono trattati anche
tutti gli altri casi di infedeltà del personale.