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LEGGE 104 E CAREGIVER: SI È ESONERATI DAL TURNO DI NOTTE ANCHE SE LA DISABILITÀ NON È GRAVE

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LEGGE 104 E CAREGIVER: SI È ESONERATI DAL TURNO DI NOTTE ANCHE SE LA DISABILITÀ NON È GRAVE

Il caregiver ha diritto all'esonero dal lavoro notturno sino a quando ha a suo carico il familiare, anche se la disabilità di quest'ultimo non risulti grave. La normativa di riferimento - artt. 53, comma 3, del D. Lgs. n. 151/2001 e 11, comma 2, lett. c), del D. Lgs. n. 66/2003 - va infatti interpretata nel senso che essa non richiede, ai fini della possibilità di esonero dai turni notturni, la dichiarazione di gravità dello stato di handicap del disabile a carico del lavoratore.

In un recente caso, una dipendente di una società di servizi si rivolgeva al giudice per chiedere il riconoscimento del diritto a non prestare il lavoro notturno sino a quando avesse avuto a suo carico la madre disabile. La richiesta veniva accolta.

La Corte di Cassazione con ordinanza n. 12649 del 10 maggio 2023 (in allegato) ha rigettato il ricorso della società che si era opposta al riconoscimento del diritto all'esonero dal lavoro notturno. Secondo l'azienda datrice di lavoro, per il riconoscimento dell’esenzione in parola sarebbe stato necessario accertare lo stato di gravità dell’handicap del familiare e ciò pur a fronte della mancata specificazione di tale condizione.

Tale richiesta è stata giudicata infondata dalla Sezione Lavoro della Cassazione, la quale ha ricordato come, nell’ambito delle limitazioni al lavoro notturno previste per particolari esigenze familiari e assistenziali, si preveda espressamente che non siano obbligati a prestare lavoro notturno i lavoratori che abbiano a proprio carico un soggetto disabile ai sensi della Legge 104/92. Si tratta di un esonero rimesso alla volontà del lavoratore che si trovi nelle condizioni elencate dalla legge.

Il caregiver, nel dettaglio, può far valere il suo dissenso espresso in forma scritta, comunicandolo al datore di lavoro entro 24 ore anteriori al previsto inizio della prestazione, con precetto assistito anche da sanzione penale.

Per quanto disposto, emerge che, per fruire dell’esonero dall’obbligo di prestare lavoro notturno, basta che si sia in presenza di un soggetto disabile ex Legge n. 104/1992. E ai sensi di tale ultima legge, è in condizione di disabilità chi presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione.

La connotazione di gravità, in tale contesto, risulta solo un carattere ulteriore ed aggiuntivo. Ne discende, dunque, che per fruire del beneficio in esame è sufficiente la condizione di disabilità del familiare, senza alcun riferimento alla gravità della condizione.

Ricordiamo che, a prescindere dai benefici riservati ai caregiver, l’uso improprio dei permessi legge 104 può legittimare il licenziamento da parte del datore di lavoro.

I giorni di permesso Legge 104 non devono essere dedicati esclusivamente all’assistenza del disabile, in quanto sono compatibili con l'espletamento di piccole faccende domestiche, indispensabili per la propria quotidianità, come fare la spesa, andare a prendere i figli da scuola o andare in farmacia.

Ciò non toglie che il caregiver debba avere come assoluta priorità l’assistenza al familiare disabile.

Mediante il monitoraggio del dipendente, gli investigatori privati possono accertare la condotta del dipendente in permesso e provare eventuali inadempimenti, cristallizzando il tutto mediante report fotografico e video che potrà essere confermato dall'investigatore privato, tramite testimonianza, in sede di possibile contenzioso.

L’attività investigativa è del tutto lecita, come più volte confermato dalla giurisprudenza in materia.

Come possono intervenire gli investigatori privati, in questi casi?

  • Attività di monitoraggio e di pedinamento del dipendente in permesso;
  • Attività di Web Intelligence OSINT e SOCMINT per la raccolta di elementi di prova dal web;
  • Testimonianza in Tribunale, per confermare quanto riportato nel Dossier investigativo, se necessario.

Scarica l'allegato
CORTE DI CASSAZIONE - ORDINANZA N. 12649 DEL 10 MAGGIO 2023 (PDF).PDF


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