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LEGGE 104: I PERMESSI NON POSSONO ESSERE GIORNI DI FERIE

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LEGGE 104: I PERMESSI NON POSSONO ESSERE GIORNI DI FERIE Con la legge 104/1992 è stato introdotto riferimento legislativo in materia di diritti delle persone disabili, per la loro integrazione e assistenza, includendo anche quella delle persone a loro vicine.
La Legge quadro n. 104 del 5 febbraio 1992, garantisce a coloro che hanno un familiare invalido, fino al secondo grado di parentela, il diritto a tre giorni di permesso retribuiti che gli permettano di prestargli assistenza. Se però tali permessi vengono utilizzati impropriamente c’è la possibilità di essere sanzionati: infatti nel caso in cui tali ore di permesso retribuite vengano utilizzati per motivazioni diverse da quelle per cui sono state richieste, il datore di lavoro può procedere al licenziamento per giusta causa del dipendente che ne ha abusato.
Con la recente sentenza n. 54712-16 la Cassazione Penale chiarisce che, seppur abrogata la condizione dell’assistenza con continuità ed in via esclusiva, resta immutata la garanzia di assistenza al soggetto disabile.
Il lavoratore non può, quindi, utilizzare le ore di permesso come giorni di ferie per andare in vacanza, ma non è detto che non possa utilizzarle per ritagliarsi degli spazi per provvedere ai propri bisogni personali dopo aver accudito il parente disabile.  
Il caso di specie ha visto imputata una dipendete del reato di truffa, in danno allo Stato per aver utilizzato i permessi retribuiti, concessi per assistere la madre malata, al fine di prolungare le proprie vacanze estive.
In applicazione al principio di diritto: “colui che usufruisce dei permessi retribuiti ex art. 33/3 L. 104/1992, pur non essendo obbligato a prestare assistenza alla persona handicappata nelle ore in cui avrebbe dovuto svolgere attività lavorativa, non può, tuttavia, utilizzare quei giorni come se fossero giorni feriali senza, quindi, prestare assistenza alla persona handicappata. Di conseguenza, risponde del delitto di truffa il lavoratore che, avendo chiesto ed ottenuto di poter usufruire dei permessi retribuiti, li utilizzi per recarsi all’estero in viaggio, non prestando, quindi, alcuna assistenza”.

Per provare la correttezza dei dipendenti che usufruiscono di tali permessi di lavoro retribuiti, occorre affidarsi alle agenzie investigative che mediante un monitoraggio continuativo possono verificare se il lavoratore si dedichi all’assistenza del parente bisognoso oppure utilizzi i giorni di permesso retribuiti ex legge 104/92 per prolungare le vacanze.

Scarica l'allegato
CASS. PENALE- Sent. 54712-16.pdf


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