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LEGGE 104: FACCIAMO IL PUNTO.

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LEGGE 104: FACCIAMO IL PUNTO.
La finalità della legge 104 è quella di sostenere il portatore di handicap, aiutandolo e supportandolo in particolare nella tutela dei diritti di libertà e autonomia, nel processo di integrazione nella famiglia, nella scuola e in ambito professionale, nello sviluppo della persona umana e nel percorso di cura e riabilitazione.
Per questi motivi chi è portatore di handicap ha diritto ad alcuni benefici in relazione alla propria disabilità e alle proprie capacità. Tali benefici riguardano, ad esempio, la possibilità di fruire di permessi di lavoro retribuiti, di avere un insegnante di sostegno nelle scuole, agevolazioni fiscali sull’acquisto di presidi medici come carrozzine, di veicoli specifici e delle ristrutturazioni necessarie per l’abbattimento delle barriere architettoniche.
Il beneficio più rilevante riguarda la possibilità, per il lavoratore dipendente, di richiedere permessi di lavoro retribuiti così distribuiti: 2 ore giornaliere o 3 giorni al mese, continuativi o frazionati. Tale opportunità riguarda anche i familiari del portatore di handicap: i genitori, il coniuge, il convivente e i parenti fino al secondo grado possono richiedere i medesimi permessi retribuiti al proprio datore di lavoro. Tale diritto tuttavia può essere riconosciuto solamente ad un lavoratore dipendente per disabile che dovrà dichiarare all’INPS il familiare prescelto per fornirgli assistenza. Unica eccezione riguarda i genitori di un figlio con un grave handicap: in questo caso entrambi i genitori possono beneficiare del permesso alternativamente per lo stesso figlio disabile.
Tali permessi devono essere utilizzati per l’assistenza al congiunto portatore di handicap: in caso contrario, ad esempio se il dipendente sfrutta la giornata di permesso per passare la giornata al mare, il lavoratore può incorrere nel licenziamento e nel reato per truffa ai danni dello Stato in quanto tali permessi sono retribuiti dall’INPS.
Di recente tuttavia la Cassazione (Cassazione, Sezione Lavoro, sentenza 30676 del 27 novembre 2018; in senso parzialmente simile si era espressa la Corte nella sentenza 23891 del 2 ottobre 2018) ha interpretato la legge in maniera più elastica facendo cadere l’obbligo dell’assistenza continuativa: utilizzare parte della giornata di permesso per faccende personali, come andare dal parrucchiere o incontrare gli amici, è ritenuto legittimo purché non si occupi in questa maniera l’intera giornata. Inoltre per assistenza non si deve intendere solamente il supporto dato al parente con handicap grave nella propria abitazione, ma rientra nel concetto di assistenza anche lo svolgimento fuori casa di quelle commissioni che il congiunto, data la sua condizione, non potrebbe svolgere in modo autonomo.
In caso di handicap grave è prevista inoltre la possibilità di ottenere un congedo straordinario retribuito della durata massima di due anni nell’arco della vita lavorativa.
Inoltre il lavoratore che beneficia della legge 104 per assistere un portatore di handicap può rifiutarsi di essere trasferito in un’altra sede, di prestare attività lavorativa in giorni festivi o in orario notturno.
Per verificare il corretto uso dei permessi da parte di un proprio dipendente, il datore di lavoro può rivolgersi ad una agenzia investigativa come FIRSTNet: attraverso pedinamenti e appostamenti mirati FIRSTNet saprà monitorare l’utilizzo del permesso di lavoro fornendo prove, valide in giudizio, qualora esso venga sfruttato per attività personali e non per l’assistenza al disabile.
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Ordinanza 2 ottobre 2018 n. 23891.pdf


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