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LAVORO IN NERO: CONTA AI FINI DEL CALCOLO DELL'ASSEGNO DI MANTENIMENTO?

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LAVORO IN NERO: CONTA AI FINI DEL CALCOLO DELL'ASSEGNO DI MANTENIMENTO?
In caso di divorzio il giudice può disporre di indagini tributarie sui coniugi quando vi è il sospetto che vi siano entrate non dichiarate, oltre che a presumere il reddito solamente in base al tenore di vita goduto effettivamente.
Cosa succede, dunque, nel caso in cui la moglie disponga di entrate derivate da un lavoro in nero? Ha diritto lo stesso all’assegno di mantenimento?
Il Tribunale di Catania, con la sentenza n. 290/19, ha stabilito che anche uno stipendio non dichiarato contribuisce a incrementare la disponibilità reddituale del coniuge ed è quindi da considerare nel calcolo dell’assegno di mantenimento. Tale sentenza è in linea con le più recenti sentenze della cassazione: se il coniuge più debole, solitamente la moglie, è in grado di mantenersi o ha comunque le capacità di inserirsi nel mondo del lavoro, il mantenimento può essere negato.
Ai fini di determinare l’esistenza di entrate alternative non dichiarate, come anche il canone di un affitto non registrato, è necessario allegare delle prove valide. Tali prove possono essere raccolte mediante l’attività investigativa, infatti ai sensi D.M. 1-12-2010 n. 269/10 - Art. 5 le agenzie investigative possono svolgere indagini in ambito privato per determinare le abitudini e il tenore di vita del soggetto destinatario dell’assegno.


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