Come è noto, il coniuge che chiede al giudice l’addebito della separazione all’altro deve dar prova del fatto che la condotta posta in essere dall’altro coniuge è stata la causa dell’impossibile prosecuzione della convivenza, mentre spetta a chi eccepisce l’inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda, dare prova dell’anteriorità della crisi matrimoniale rispetto l’accertata violazione dei doveri matrimoniali.
Recentemente il Tribunale di Bergamo si è trovato a decidere in merito alla richiesta di addebito di una separazione ad un marito che, pur non avendo avuto relazioni sessuali extraconiugali, era iscritto a diversi siti di incontri e – a dire della moglie – avrebbe intrattenuto conversazioni con “donne alla ricerca di compagnia”.
Dopo anni di umiliazioni e aggressioni verbali, la donna decideva di depositare un ricorso per la separazione chiedendo l’addebito al marito asserendo che la convivenza e la prosecuzione della vita matrimoniale era divenuta insostenibile per esclusivo fatto e colpa del coniuge. Da qualche tempo, infatti, il marito aveva iniziato ad assumere atteggiamenti aggressivi e autoritari, a svuotare il conto comune senza apparenti motivi, a chiedere prestiti senza condividere la decisione con lei; e infine la donna riferiva di aver scoperto che il marito aveva iniziato a frequentare un sito di incontri ove scambiava conversazioni con altre donne.
A sostegno di tale accusa, la donna depositava le mail di iscrizione dell’uomo ai vari siti, nonché diverse mail ricevute dall’uomo.
Costituendosi l’uomo, pur aderendo alla domanda di separazione, negava di essersi mai iscritto ad alcun sito di incontri e men che meno di aver chattato con altre donne e chiedeva il rigetto della domanda di addebito affermando che negli ultimi anni il rapporto con la donna aveva iniziato ad incrinarsi per via del venir meno del reciproco sentimento e sostegno economico e personale.
Dopo un’accurata e complessa fase di istruttoria, il Collegio, chiamato ad esprimersi sulla situazione, evidenziava che in tema di addebito della separazione è sempre necessario accertare se la violazione dei doveri coniugali abbia assunto efficacia causale nella determinazione della crisi coniugale, ovvero se essa sia intervenuta quando era già maturata una situazione di intollerabilità della convivenza.
Con specifico riferimento all’obbligo di fedeltà coniugale, il Tribunale ricordava come, anche la relazione del coniuge con estranei rende addebitabile la separazione quando dia luogo a plausibili sospetti di infedeltà, anche se non si sostanzi in un vero e proprio adulterio comportando comunque un’offesa alla dignità e all’onore dell’altro coniuge.
Sulla base di tali principi, la giurisprudenza ha più volte infatti affermato che la violazione dell’obbligo di fedeltà può assumere rilievo in assenza della prova specifica di una relazione sessuale extraconiugale, essendo sufficiente l’esternazione di comportamenti tali da ledere il rapporto di dedizione fisica e spirituale tra i coniugi, ferendo la sensibilità e la dignità di colui o colei che subisce gli effetti di quei comportamenti e che, pertanto, integra una violazione dell’obbligo di fedeltà anche il comportamento del coniuge che ricerca relazioni extraconiugali tramite internet, trattandosi di fatto oggettivamente idoneo a compromettere la fiducia e a provocare l’insorgere della crisi matrimoniale all’origine della separazione.
Nel caso in esame, anche se dalla documentazione non vi era prova che, l’uomo si fosse scambiato dei messaggi con altre persone iscritte agli stessi siti internet, la moglie aveva documentalmente provato che il marito si era iscritto utilizzando il proprio nome e il proprio indirizzo di posta elettronica, facendo così presumere che l’uomo avesse cercato relazioni e incontri extra-coniugali, fatto, questo, che appariva ai giudici di per sé idoneo e sufficiente a minare irrimediabilmente la fiducia che la moglie riponeva nel marito e, cosi, a determinare la definitiva rottura del rapporto coniugale.
Secondo il Tribunale, infatti, la scoperta dell’iscrizione del marito a siti internet finalizzati alla ricerca di relazioni e incontri extra-coniugali aveva minato in maniera irreversibile il rapporto con la moglie.
Visto quindi, quanto emerso nel corso del procedimento, affermato che la ricerca in internet di relazioni extraconiugali basta per ritenere provata la violazione del dovere di fedeltà ex art. 143 cc, il Tribunale dichiarava fondata la domanda di addebito promossa dalla moglie nei confronti del marito, per aver tradito la fiducia del coniuge sotto la sfera intima e sessuale per via dell’iscrizione ai siti internet destinati ad incontri extraconiugali e pertanto, sanciva l’addebito della separazione all’uomo.
Come è evidente è fondamentale, prima che si arrivi alla separazione, procurarsi le prove dell’infedeltà dell’altro, intervenendo subito, al primo sospetto, rivolgendosi ad una agenzia investigativa autorizzata.
Gli investigatori privati, in questi casi, operano sia sul campo, con attività di pedinamento e monitoraggio, per produrre foto e video della relazione clandestina, sia online, attraverso indagini di Web Intelligence OSINT e SOCMINT sui social media e su fonti aperte, raccogliendo elementi digitali relativi all’infedeltà in atto, come eventuali iscrizioni a siti di incontri, certificandone e conservandone i riferimenti, rendendoli disponibili anche qualora venissero cancellati.
Gli investigatori che hanno condotto le indagini possono essere chiamati a testimoniare in un eventuale contenzioso per confermare le prove raccolte nel dossier.
Come possono intervenire gli investigatori privati, in questi casi?