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LA RESPONSABILITÀ DELL’INFORTUNIO SUL LAVORO È SEMPRE DEL DATORE?

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LA RESPONSABILITÀ DELL’INFORTUNIO SUL LAVORO È SEMPRE DEL DATORE?

Ultimamente si parla spesso di infortunio sul lavoro, a seguito delle tristi vicende che popolano la cronaca nera. Le statistiche di Inail non fanno altro che confermare la gravità di questo fenomeno: nel 2020 sono state 554.340 le denunce d’infortunio sul lavoro, 1.270 con esito mortale.

L’infortunio sul lavoro viene risarcito da Inail, ma può essere risarcito anche dal datore di lavoro, se si verificano le seguenti circostanze:

  • Il datore di lavoro non ha adottato le dovute misure per tutelare l’integrità psico-fisica dei dipendenti, imposte dall’art. 2087 del Codice civile: “L'imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro [Cost. 37, 41]”. Il datore deve, dunque, prevenire sia i rischi relativi all'ambiente lavorativo, sia quelli legati ai fattori esterni inerenti all’ambito lavorativo, anteponendo al proprio profitto la sicurezza dei dipendenti, costituzionalmente tutelata;
  • Il datore di lavoro è stato condannato penalmente per il fatto dal quale è derivato l’infortunio;
  • La sentenza penale stabilisce che l’infortunio è la conseguenza di un fatto imputabile a chi è stato incaricato dal datore della sorveglianza e della direzione del lavoro, e ciò non esclude in alcun modo la responsabilità datoriale.

I datori di lavoro hanno l’obbligo di assicurare contro gli infortuni e le malattie professionali tutti i dipendenti e collaboratori continuativi, di predisporre le misure necessarie per garantire l’incolumità dei lavoratori e di vigilare sulla loro osservanza.

Infatti se il lavoratore non dovesse adottare le misure che gli sono state imposte, la responsabilità ricade comunque sul datore di lavoro.

Per questa ragione, molti datori di lavoro si rivolgono alle agenzie investigative per delle attività di Policy Compliance, per la verifica del rispetto da parte dei dipendenti e dei collaboratori della conformità alle Policy aziendali. La Policy Compliance può essere applicata a qualsiasi tipo di policy, da quelle interne a quelle relative alle normative generali, come il protocollo Covid.

L’attività degli investigatori privati, in questo ambito, non è limitata ad un mero controllo del rispetto delle policy, ma anche ad una valutazione dei rischi.

I datori di lavoro possono chiedere l’intervento degli investigatori privati anche per tutelarsi dal fenomeno sempre più diffuso dei falsi infortuni. La falsa denuncia di infortunio sul lavoro può portare non solo al licenziamento per giusta causa, ma anche all’accusa di truffa ed in alcuni casi di falso ideologico (artt. 640 e 479 c.p.). L’attività di verifica messa in atto dagli investigatori privati può far emergere che lo stato di incapacità lavorativa dichiarato dal dipendente non è reale, e l’azienda può quindi provare in sede di giudizio, grazie al dossier investigativo prodotto, l’illecito.

Il datore di lavoro non è responsabile dell’infortunio solo nel caso in cui il lavoratore abbia adottato un comportamento del tutto avulso dall’esercizio della mansione lavorativa di sua competenza. Come spiegato meglio nella Sentenza n. 2848/2021 della Cassazione penale (in allegato): “il datore di lavoro, e, in generale, il destinatario dell’obbligo di adottare le misure di prevenzione, è esonerato da responsabilità solo quando il comportamento del dipendente sia abnorme, dovendo definirsi tale il comportamento imprudente del lavoratore che sia stato posto in essere da quest’ultimo del tutto autonomamente e in un ambito estraneo alle mansioni affidategli – e, pertanto, al di fuori di ogni prevedibilità per il datore di lavoro – o rientri nelle mansioni che gli sono proprie ma sia consistito in qualcosa di radicalmente, ontologicamente, lontano dalle ipotizzabili e, quindi, prevedibili, imprudenti scelte del lavoratore nell’esecuzione del lavoro”.

Di quest’ultima ipotesi abbiamo parlato anche in un recente articolo, consultabile cliccando qui.

Come possono intervenire gli investigatori privati, in questi casi?

  • Attività di monitoraggio e di pedinamento del dipendente;
  • Attività di Web Intelligence OSINT e SOCMINT per la raccolta di elementi di prova dal web;
  • Attività di Policy Compliance;
  • Mystery Shopping e/o Assunzioni programmate.

Scarica l'allegato
Sentenza n. 2848.pdf


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