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LA REGISTRAZIONE DI UNA CONVERSAZIONE HA VALORE PROBATORIO?

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LA REGISTRAZIONE DI UNA CONVERSAZIONE HA VALORE PROBATORIO?
La legittimità della registrazione di una conversazione è stata argomento di un nostro recente articolo consultabile cliccando qui, e con la Sentenza n. 20384/2021 della Corte di Cassazione a Sezioni Unite (in allegato) viene ribadita l’utilizzabilità delle registrazioni fonografiche nei procedimenti sia civili che penali.
Nel processo civile la registrazione di una conversazione, se avvenuta tra presenti, rappresenta una riproduzione meccanica ex art. 2712 c.c. e per questo è da ritenersi una prova ammissibile.
Nel processo penale la registrazione, effettuata sempre da uno dei presenti alla conversazione, anche se all’insaputa degli interlocutori, viene ritenuta prova documentale e non intercettazione.
Neanche il Codice Privacy (D.lgs. n. 196/93) ne preclude l’utilizzo, se è atto a “far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, sempre che i dati siano trattati esclusivamente per tali finalità e per il periodo strettamente necessario al loro proseguimento.”
La registrazione in presenza costituisce, dunque, una forma di documentazione di un fatto storico che ha riguardato direttamente colui che registra, ed il soggetto registrato sapeva di parlare e di rivolgere dei gesti direttamente a quella persona o comunque in presenza di quella persona.
È importante, prima di procedere in maniera autonoma con la registrazione di conversazioni che possono essere utili nella tutela dei propri diritti, rivolgersi ad una agenzia investigativa autorizzata, per non rischiare di commettere, sebbene involontariamente, degli errori che possono sensibilmente alterare la situazione, soprattutto per quanto riguarda il trattamento e la diffusione dei dati ottenuti.
Tutte le prove raccolte dagli investigatori privati, infatti, sono lecite ed hanno valore probatorio in sede di giudizio. Gli investigatori possono inoltre essere chiamati a testimoniare in Tribunale.
Nel caso preso in esame dalla sentenza, la registrazione era stata effettuata da un cliente di uno studio legale, legittimamente presente alla conversazione nella quale il legale aveva violato il Codice Deontologico Forense, utilizzando espressioni denigratorie nei confronti di un collega ex collaboratore. Non solo: il legale è stato anche accusato di aver provato ad acquisire rapporti di clientela in maniera non conforme a correttezza e decoro, chiedendo al cliente (che stava effettuando la registrazione a sua insaputa) di farsi restituire i documenti sui quali stava lavorando il collega vittima degli insulti, fino ad offrire al cliente un posto di lavoro presso un suo contatto.
La registrazione, riportata su CD e presentata in giudizio, è stata contestata dal legale, ritenendola, a suo parere, inutilizzabile, perché effettuata all’interno del suo ufficio, equiparabile a domicilio privato.
Ma gli Ermellini, respingendo il ricorso, hanno ribadito che in sede penale, già a partire dal provvedimento n. 36747/03 delle Sezioni Unite, che ha eliminato le registrazioni fonografiche tra presenti dalle intercettazioni regolamentate dagli artt. 266 e ss. c.p.p., vi è un’innumerevole giurisprudenza in materia che conferma l’utilizzabilità di questo tipo di registrazione, salvi gli eventuali divieti di divulgazione del contenuto.
L’unica condizione, ribadiamo, è che l’autore della registrazione abbia di fatto presenziato o partecipato in maniera continuativa alla conversazione registrata (e del quale viene, in ogni caso, valutata l’affidabilità, cfr. Cass. n. 13810/2019).
Inoltre, il legale accusato dell’illecito non ha provveduto a presentare un disconoscimento specifico e mirato del contenuto offensivo, a fronte del quale si sarebbe potuta valutare l’inutilizzabilità della registrazione.
Ma non vi è stata alcuna contestazione dei fatti, formulata in maniera chiara, circostanziata ed esplicita, da parte del legale, che ha solo richiesto che non venisse ritenuta utilizzabile la registrazione, senza addurre prove che facessero emergere circostanze diverse.

Scarica l'allegato
Sentenza registrazione 20384.pdf


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