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LA PRIVACY E IL TRATTAMENTO DEI NOSTRI DATI NEL CONTESTO ODIERNO.

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LA PRIVACY E IL TRATTAMENTO DEI NOSTRI DATI NEL CONTESTO ODIERNO. In questi giorni tutti stiamo giustamente rinunciando alla nostra libertà di movimento e, in qualche caso, siamo meno attenti a come vengono trattati i nostri dati personali e sensibili, in virtù di una tutela di un diritto superiore ovvero: la salute della collettività.
Si, perché con lo smartworking e l’emergenza COVID-19 siamo tutti un po' coinvolti in un trattamento dei nostri dati personali non ben definito.
E’ il caso della Regione Lombardia che ha fatto ricorso ad un’applicazione per tracciare, anche se si precisa su base anonima, gli spostamenti di chi dovrebbe rimanere a casa; o ancora delle grandi aziende che, per garantire la continuità aziendale, si trovano ad affrontare l’emergenza improvvisando procedure di smartworking e organizzando i vari meeting mediante app come Google Hangouts o Skype Business ai quali accediamo, a volte, senza farci troppe domande in merito a che tipo di trattamento stiamo acconsentendo.
Ma in questa situazione quello che conta è andare avanti, per quanto possibile. Il problema che si pone è, che una volta cessata l’emergenza, come verranno trattati questi dati e che fine faranno?
Tutto questo, in una situazione di normalità farebbe subito “drizzare le antenne” al Garante della Privacy, che già sta approfondendo la questione.
Il Garante, “l'autorità amministrativa indipendente italiana istituita dalla legge 31 dicembre 1996, n. 675, per assicurare la tutela dei diritti e delle libertà fondamentali e il rispetto della dignità nel trattamento dei dati personali” è ,per le agenzie investigative, e non solo, l’istituzione di riferimento per il trattamento dei dati.
Spesso le agenzie investigative vengono additate -erroneamente- per il trattamento poco chiaro dei dati e, per alcuni, tacciate di violare la propria privacy.
Ebbene non è così, di seguito cerco di spiegare perché.
A differenza dell’immaginario comune le agenzie investigative operano nella liceità se si pensa a tutti gli obblighi che normalmente ricadono su quest’ultime per il trattamento dei dati personali e particolari, tra i quali, proprio quelli relativi alla salute o alla geolocalizzazione.
Difficile contare le volte che, a seguito di un licenziamento per giusta causa (il collaboratore in malattia veniva trovato dall’agenzia investigativa mentre svolgeva un altro lavoro) o in caso di separazione per infedeltà (il coniuge fedifrago viene fotografato in dolce compagnia), si cerchi di contestare l’operato dell’agenzia investigativa adducendo la violazione della privacy.
Ebbene non è così, nessuna violazione. Le agenzie investigative sono autorizzate a svolgere investigazioni da un’autorizzazione prefettizia ex articolo 134 del TULPS e a trattare i dati personali e particolari, dal Garante della privacy, con l’Autorizzazione n. 6/2016 “Autorizzazione al trattamento dei dati sensibili da parte degli investigatori privati”.
 
Questo provvedimento prevede che il trattamento può essere effettuato da parte delle agenzie investigative unicamente per l´espletamento dell´incarico conferito dall’azienda o dal privato, in particolare:
 
a.     per permettere a chi conferisce uno specifico incarico di far valere o difendere in sede giudiziaria un proprio diritto, che, quando i dati siano idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale dell´interessato, deve essere di rango pari a quello del soggetto al quale si riferiscono i dati, ovvero consistente in un diritto della personalità o in un altro diritto o libertà fondamentale;
b.     su incarico di un difensore in riferimento ad un procedimento penale, per ricercare e individuare elementi a favore del relativo assistito da utilizzare ai soli fini dell´esercizio del diritto alla prova (art. 190 del codice di procedura penale e legge 7 dicembre 2000, n. 397).
 
Ovvio che anche le agenzie investigative devono rispettare dei limiti nel trattamento dei dati, pena sanzioni amministrative e penali. Ad esempio:
  • necessità (necessità di tutelare un interesse vitale dell'interessato);
  • minimizzazione (indica che i dati raccolti devono essere solo quelli strettamente necessari per il tipo di trattamento da effettuare);
  • pertinenza (le informazioni riportate nel dossier investigativo dovranno essere strettamente inerenti all’attività investigativa e non eccedenti rispetto alle finalità perseguite)
  • legittimità dello scopo.
 
Tutto questo è riportato nell’informativa e condizioni generali del conferimento di incarico che deve essere debitamente compilato e sottoscritto.

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