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LA MADRE BALLA IN DISCOTECA E LASCIA I FIGLI IN MACCHINA: SCOPERTA DAGLI INVESTIGATORI PRIVATI

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LA MADRE BALLA IN DISCOTECA E LASCIA I FIGLI IN MACCHINA: SCOPERTA DAGLI INVESTIGATORI PRIVATI
Con sentenza n. 44657 del 2 dicembre 2021 (in allegato) la Cassazione Penale, sez. V, si è pronunciata sulla vicenda di una madre che per essere libera di ballare in discoteca era solita lasciare i figli minori chiusi in auto nel parcheggio del locale. Per i giudici si tratta di abbandono di incapaci, come da art. 591 c.p.

A scoprire la triste verità sono stati gli investigatori privati, incaricati dall’ex marito della donna, che aveva iniziato a nutrire forti sospetti sulla capacità genitoriale di quest’ultima.

Dalle indagini era emerso che la donna aveva abbandonato i figli di 14, 10 e 6 anni per almeno quattro volte nell’arco di due mesi (quelle accertate) soli ed addormentati, nella sua auto, parcheggiata all’esterno del locale nel quale si era recata, trattenendosi tutta la notte.

Gli investigatori privati, intervenuti con delle attività di pedinamento e monitoraggio della donna, avevano redatto un dettagliato dossier contenente le prove, valide legalmente, che dimostravano la condotta della donna.
Dal report era altresì emerso che la donna non si era mai recata, durante le ore in cui i figli erano all’interno dell’auto, a controllare che stessero bene.

Il padre dei bambini aveva dunque portato in tribunale la donna, con l’accusa di abbandono di minori, e successivamente la donna aveva presentato ricorso, che è stato però ritenuto inammissibile.
Tra i testimoni del processo anche una agente della Polizia del locale Commissariato, alla quale l’uomo aveva fatto vedere i video registrati dagli investigatori privati, e che aveva assistito personalmente all’ultimo degli episodi contestati alla donna.

Le prove degli investigatori e l’attendibilità della teste hanno avuto grande rilevanza, mentre le testimonianze a favore della donna sono state ritenute inattendibili, poiché si trattava di amici che trascorrevano insieme a lei le nottate, senza avere davvero contezza della sorveglianza che la donna aveva sui figli.

Ricordiamo che la sola relazione investigativa, senza la testimonianza dell’investigatore, è sufficiente per fondare la colpevolezza dell’indagato, se non viene contestata, perché riporta spesso evidenze incontestabili tacitamente ammesse dalla controparte.
Ma anche l’investigatore privato può essere chiamato a testimoniare, in quanto osservatore oculare dei fatti a cui ha assistito. Egli può confermare verbalmente quanto appreso e visto nel corso delle indagini, avvalorando così quanto riportato nel report investigativo prodotto in giudizio dal cliente.

Secondo la giurisprudenza la testimonianza del detective privato ha piena validità e non è in alcun modo compromessa dal fatto che egli sia stato assunto e pagato per la raccolta di quelle prove, perché è proprio il fine per cui gli è stato affidato l’incarico. Anzi, poiché testimone oculare esterno, l’investigatore non è in alcun modo influenzato da rapporti di amicizia o familiari con i soggetti coinvolti, che, come abbiamo appena visto, possono rendere inattendibile la testimonianza.

A seguito di quanto analizzato, per la Corte non ci sono dubbi: il “reato di abbandono di persone minori o incapaci, di cui all'art. 591 c.p., è integrato da qualsiasi condotta, attiva od omissiva, contrastante con il dovere giuridico di cura (o di custodia), gravante sul soggetto agente, da cui derivi uno stato di pericolo, anche meramente potenziale, per la vita o l'incolumità del soggetto passivo”, sottolineando la gravità, per i bambini, “sia delle molte ore trascorse nel ristretto abitacolo della vettura, sia dell'orario notturno che non favoriva il diffuso presidio dei luoghi, sia della ricordata assenza di sorveglianza”.

La donna è stata dunque condannata grazie alle prove dei detective privati.

Scarica l'allegato
Sentenza n. 44657 .pdf


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