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LA CASA CONIUGALE SPETTA ALL'EX CONIUGE SE IL FIGLIO NON CONVIVE?

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LA CASA CONIUGALE SPETTA ALL'EX CONIUGE SE IL FIGLIO NON CONVIVE?
La Corte di Cassazione, con Ordinanza 1° luglio – 27 ottobre 2020 n. 23473 (in allegato), ha risposto ad una domanda che spesso ci si pone, riguardo all’assegnazione della casa coniugale: cosa accade se il figlio non convive?

Come è noto, la casa coniugale spetta all’ex coniuge non proprietario se è in quella casa che vengono collocati anche i figli. Nello specifico, l’assegnazione avviene se i figli (minorenni o maggiorenni) della coppia separata non sono economicamente autosufficienti e se coabitano con il genitore presso cui sono stati collocati, poiché la casa coniugale ha il solo scopo di tutelare la prole.

Pertanto l’assegnazione della casa coniugale cessa se il genitore assegnatario si trasferisce in un’altra abitazione, se la convivenza con i figli si conclude, o se i figli raggiungono l’indipendenza economica.
Se il figlio maggiorenne, non ancora autosufficiente, è però fuori casa per studiare, tornando nel weekend, è comunque convivente e quindi è valida l’assegnazione dell’abitazione.

Se invece il figlio dovesse trovare un’occupazione che gli permette di vivere da solo, il genitore perde l’assegnazione della casa.
Per la verifica dei requisiti d’assegnazione e del venire meno degli stessi, è importante rivolgersi ad una agenzia investigativa, che possa garantire la produzione di prove valide dal punto di vista legale, quindi utilizzabili in fase di giudizio.

Fonte: laleggepertutti.it

Scarica l'allegato
Ordinanza 23473.pdf


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