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L'INFEDELTÀ INCIDE SULL'AFFIDAMENTO DEI FIGLI?

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L'INFEDELTÀ INCIDE SULL'AFFIDAMENTO DEI FIGLI?
Sull'affidabilità del coniuge traditore, legata alla sua capacità genitoriale, si dibatte da tempo, ed anche recentemente la Corte Europea dei diritti dell'uomo ha ripreso l’argomento, con la pronuncia del 7 settembre 2021 sul caso M.P. c. Portugal (ric. 27516/14) (allegata in lingua originale), confermando l’orientamento giurisprudenziale fino ad ora prevalente.
Partiamo subito con il chiarire che le sole conseguenze per il traditore, se si procede con la separazione, riguardano il rapporto con l’ex coniuge, e non il rapporto con i figli.
Al coniuge fedifrago potrà venire addebitata la separazione, se il tradimento è stato la causa della crisi matrimoniale, con conseguente perdita del diritto al mantenimento, dei diritti successori in caso di morte dell’ex e del diritto alla pensione di reversibilità. Non si perde, invece, il diritto agli alimenti.
L’infedeltà non ha alcuna conseguenza sull’affidamento dei figli, perché non incide in alcun modo sulla capacità di essere dei bravi genitori. Il Giudice non considererà la circostanza dell’adulterio per decidere sull’assegnamento dei figli.
Dopo la separazione, anche a seguito dell’infedeltà del coniuge, dunque, ove non sussistano evidenze che portino a diverse scelte, la legge n° 54 dell’8 febbraio 2006 prevede l’affidamento congiunto.
Il Giudice può disporre l’affidamento ad uno solo dei genitori qualora ritenga, con provvedimento motivato, che l’affidamento congiunto sia contrario all’interesse del minore, come da recente riforma attuata dal d.lgs. 154/2013, nell’art. 337-quater, o se il genitore a cui il minore è affidato dovesse risultare inidoneo a prendersene cura, o ancora se il minore rifiuta espressamente di rapportarsi con uno dei genitori.
Grazie alle indagini familiari dedicate all’affidamento dei minori, si possono evidenziare prove da utilizzare in ambito giudiziale. Con il giusto materiale probatorio il Giudice potrà determinare l’attribuzione o la revoca dell’affidamento del minore.
Nello specifico, in questo contesto, il ruolo dell’investigatore privato – che opera attraverso attività di pedinamento, di monitoraggio e di web intelligence (OSINT e SOCMINT) - è quello di:
  • Accertare l’affidabilità e la moralità del genitore osservandone i comportamenti manifestati in presenza e non dei figli minori;
  • Documentare l’idoneità dei luoghi in cui vivono i figli minori, le persone che frequentano e la condotta adottata dal genitore che lo ha in affidamento;
  • Accertare lo stile di vita ed il comportamento del genitore affidatario, contrario allo sviluppo dell’integrità fisica e morale del minore stesso.
È importante, infine, ribadire la distinzione tra affidamento e collocamento.
L’affidamento è l’esercizio dei poteri genitoriali attinenti alla potestà genitoriale, ed è al genitore che ottiene l’affidamento che spettano le decisioni più importanti sui figli, come quelle relative alla salute, all’istruzione, all’educazione ed alla crescita. Nell’affidamento congiunto, entrambi i genitori hanno lo stesso potere, anche se uno dei due non vive insieme ai figli.
Il collocamento, invece, riguarda esclusivamente uno dei genitori, perché definisce la residenza, ossia l’abitazione dove i figli vivranno stabilmente, una volta cessato il matrimonio tra i coniugi, anche se l’affidamento dovesse essere condiviso. Il collocamento viene disposto in base alla maturità ed alla capacità del genitore di assistere i figli.
La Cassazione, ormai da anni, ha stabilito il principio della cosiddetta maternal preference: finché i figli sono in età scolare – fin quando sono minorenni – devono essere preferibilmente collocati presso la madre, più incline “per natura” a prendersi cura delle loro esigenze. Fino a prova contraria.

Scarica l'allegato
CEDU 7 settembre 2021 lingua originale.pdf


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