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KNOW-HOW AZIENDALE: COS’È E COME TUTELARLO?

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KNOW-HOW AZIENDALE: COS’È E COME TUTELARLO?
Il know-how di una azienda, in quanto asset immateriale, è l’insieme delle informazioni, delle conoscenze e delle expertise aziendale, ed ha un enorme valore, anche economico.

Generalmente si parla di tre tipi di conoscenza:
•    il sapere (tutto ciò che è codificato, studiato da esperti);
•    il saper fare (l’abilità operativa e la conoscenza delle modalità, l’esperienza professionale specifica, la capacità di gestire i problemi lavorativi);
•    il saper essere (la capacità di comprendere e adeguarsi al contesto in cui si opera, di gestire le interazioni con gli altri e di adottare comportamenti appropriati).

In questa divisione, il know-how si traduce evidentemente con il saper fare.
Il primo passo del know-how management è sicuramente quello di riconoscere e definire il know-how. Sembrerebbe uno step scontato, ma non lo è assolutamente, considerando che per essere tutelato, il know-how deve avere valenza giuridica, e deve quindi essere:
-    sostanziale, ossia composto da conoscenze utili e specifiche del settore di pertinenza;
-   individuato, ossia descritto, trascritto e decodificato su supporto materiale (manuali, formulari, tabelle, grafici, elenchi, matrici etc), in modo che sia replicabile e trasferibile.

A questo punto bisogna renderlo segreto, e tutelare tale segretezza, grazie alla costruzione di una struttura contrattuale e tecnologica idonea alle sua difesa. La segretezza è infatti il requisito principale per rendere tutelabile un know-how, tra quelli previsti dagli artt. 98 e 99 del Codice della proprietà industriale (D.lgs. 30/2005), e che comprendono il mantenimento della segretezza e l’attribuzione di una valenza economica alle informazioni segrete.

Il know-how aziendale può essere suddiviso in quattro categorie principali:
1.    il know-how tecnologico, che comprende lo sviluppo, la realizzazione dei prodotti ed i procedimenti per ottenerli. Si può acquisire da fasi empiriche e sperimentali, utilizzando tutte le informazioni a livello teorico, commerciale etc.;
2.    il know-how commerciale, ossia tutte le informazioni in possesso dell’azienda in merito ai prodotti e servizi, alle loro modifiche, al loro perfezionamento e adattamento in base alle richieste dei consumatori, agli utilizzi per i quali sono stati ideati ed alla loro resa. Questo tipo di know how è particolarmente importante, perché rappresenta la capacità dell’azienda di offrire prodotti o servizi soddisfacenti per il cliente;
3.    il know-how finanziario, ossia l’insieme delle informazioni utili al supporto delle attività commerciali e di gestione, allo scopo di rendere finanziariamente più conveniente l’acquisto del proprio prodotto o servizio da parte della clientela;
4.    il know-how strategico, ossia l’insieme di quelle informazioni che caratterizzano l’azienda rispetto ai competitor, e che si manifesta con la politica aziendale adottata nei confronti di altri soggetti del mercato, come collaborazioni per la ricerca, creazioni di società miste etc.

La totalità delle conoscenze e delle abilità di cui è costituito il know-how non è brevettabile, ma ciò non vuol dire, come abbiamo visto, che non sia tutelabile.
Il legislatore europeo, proprio nella consapevolezza di dover necessariamente predisporre una disciplina organica comune in materia, ha emanato la Direttiva (UE) 2016/943 Sulla protezione del know-how riservato e delle informazioni commerciali riservate (segreti commerciali) contro l’acquisizione, l’utilizzo e la divulgazione illeciti (in allegato).
La Direttiva è stata recepita dal legislatore nazionale, con D.lgs. 63/2018, con il quale il divieto di rivelare e utilizzare il know-how aziendale viene ampliato, disponendo misure sanzionatorie penali e amministrative proporzionate e dissuasive.
Per dimostrare gli illeciti, quindi, le aziende necessitano delle prove dell’avvenuta violazione del know-how, e del mancato rispetto delle policy aziendali, utilizzabili in sede di giudizio, e per farlo richiedono i controlli difensivi messi in atto dalle agenzie investigative autorizzate.  
I comportamenti illeciti, infatti, non riguardano solo i competitor, ma anche (e soprattutto) gli stessi dipendenti, in maniera dolosa o colposa.
Le agenzia investigative offrono accurate investigazioni aziendali a supporto della tutela del know-how, facente parte del patrimonio aziendale, come ad esempio:
•    controspionaggio aziendale;
•    verifica affidabilità di soci, dipendenti e collaboratori;
•    indagini forensi;
•    bonifiche ambientali da microspie;
•    indagini per concorrenza sleale;
•    indagini per conflitto di interessi;
•    verifica contraffazione prodotti;
•    protezione marchi e brevetti;
•    mystery shopping;
•    cyber security.

Gli investigatori privati partecipano, dunque, a tutte e tre le fasi della tutela, indicate nella suddetta Direttiva europea, nelle norme base della cyber security e nel Regolamento europeo per il trattamento dei dati personali (GDPR):
-    l’assessment: l’analisi dell’impatto e del rischio legati alla violazione del segreto commerciale;
-    la remediation: l’individuazione delle misure di rimedio per rafforzare la protezione;
-    il monitoraggio: il monitoraggio, la pianificazione e l’implementazione delle misure adottate e adottabili.

Scarica l'allegato
DIRETTIVA (UE) 2016943.pdf


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