ITALIANOINGLESE

Notizie
INVESTIGAZIONI - ASSEGNO DI MANTENIMENTO: NON CONTA LA DICHIARAZIONE REDDITI MA QUANTO SPENDI

Autore / Fonte:
INVESTIGAZIONI - ASSEGNO DI MANTENIMENTO: NON CONTA LA DICHIARAZIONE REDDITI MA QUANTO SPENDI
Contano i redditi reali, calcolati in base ai consumi, e non quelli denunciati al fisco.

Dove sta scritto che il giudice della separazione, nel determinare l’assegno di mantenimento, deve basarsi solo sulla dichiarazione dei redditi presentata in causa? Al contrario, può anche verificare i consumi che il coniuge obbligato al versamento effettua periodicamente e, sulla base di questi, farsi un’idea della sua capacità di mantenere l’ex.

ADVERTISEMENT
 
A dare questa interpretazione – che quasi ricorda i sistemi di accertamento dei redditi ormai in uso all’Agenzia delle Entrate – è una sentenza del Tribunale di Caltanissetta [1].
 
Se, nonostante il fatto che al fisco venga rappresentata una situazione di scarsezza di mezzi di sostentamento, il coniuge riesce a dimostrare al giudice che l’ex conduce comunque uno stile di vita agiato, quindi incompatibile con le entrate dichiarate, il tribunale può aumentare l’assegno di mantenimento sia per la moglie che per il figlio. Insomma, non c’è limite di prova nel dimostrare il tenore di vita del coniuge tenuto al versamento dell’assegno di mantenimento.
 
Secondo il giudice siciliano, le dichiarazioni dei redditi prodotte in giudizio non hanno alcun valore vincolante nel giudizio di separazione, specie nell’ambito di una controversia non tributaria come quella inerente l’accertamento o la quantificazione dell’assegno di mantenimento.
 
Ecco quindi che il tribunale può basare il proprio convincimento, in modo discrezionale, e non vincolato da documentazione fiscale, anche su ulteriori elementi di prova apportati nel corso della causa.
 
Del resto, è questo anche l’orientamento della Cassazione la quale, in una sentenza del 2011 [2] aveva affermato che – nell’accertare la capacità economica delle parti – alle risultanze delle dichiarazioni dei redditi prodotte dai coniugi va attribuito solo un valore indiziario
 
Per ricostruire lo stile di vita matrimoniale va quindi vagliato il “complessivo andamento della vita familiare, anche con riguardo a viaggi, collaboratori familiari, acquisto di vestiario costoso, ed altro” [3].
 
Rilevano anche il tipo di attività dell’obbligato, le prospettive di carriera future, la collocazione sociale e familiare, i beni di cui è titolare o le partecipazioni societarie [4].
 
In definitiva, nell’ambito di un procedimento di separazione o divorzio, il giudice ha un ampio potere istruttorio e di valutazione delle prove, qualsiasi esse siano. Senza contare il fatto che, se fino ad oggi i tribunali, nel dubbio, sono ricorsi alle indagini della polizia tributaria, con la recente riforma potranno anche consultare l’anagrafe tributaria per ricostruire la consistenza dei beni del coniuge.

[1] Trib. Caltanissetta sent. del 25.07.2014.
[2] Cass. sent. n. 3905/2011.
[3] Cass. sent. n. 11517/2014.
[4] Cass. sent. n. 3905/2011.

© Riproduzione riservata


Richiedi informazioni su INVESTIGAZIONI - ASSEGNO DI MANTENIMENTO: NON CONTA LA DICHIARAZIONE REDDITI MA QUANTO SPENDI

Chiamaci