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IN ASPETTATIVA PER GRAVI MOTIVI FAMILIARI MA LAVORA PER L’IMPRESA DELLA MOGLIE: “BECCATO” DAGLI INVESTIGATORI PRIVATI

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IN ASPETTATIVA PER GRAVI MOTIVI FAMILIARI MA LAVORA PER L’IMPRESA DELLA MOGLIE: “BECCATO” DAGLI INVESTIGATORI PRIVATI

Il dipendente di una nota azienda romana che opera da molti anni nel settore Informatica – Software è stato licenziato per la sua condotta illecita, emersa a seguito delle indagini svolte dagli investigatori privati incaricati dalla società.

Questo il caso affrontato dalla Cassazione con l’ordinanza n. 19321 del 15/06/2022 (in allegato).

L’uomo aveva chiesto di usufruire di una aspettativa della durata di circa un mese, che la società ha accettato, chiedendo che venissero specificati i motivi della domanda. Il lavoratore, in risposta, aveva modificato la data dell’aspettativa, prolungandola di ulteriori tre mesi circa, e producendo un certificato medico attestante lo stato di gravidanza della moglie, con la prescrizione di circa trenta giorni di riposo e cure per la donna in quanto gravidanza a rischio.

La società ha accolto l’istanza, riconoscendola come aspettativa per gravi motivi familiari, ai sensi dell'art. 157 c.c.n.l. del settore e dell'art. 4 della legge n. 53 del 2000.

Sospettando però della buona fede del dipendente, la società si è rivolta ad una agenzia investigativa autorizzata, per delle indagini investigative che verificassero la reale condotta del dipendente nei giorni di aspettativa.

Dalle attività di monitoraggio e di pedinamento effettuate dagli investigatori privati incaricati è emerso che il dipendente, nell’arco dei sette giorni di indagine effettuati durante il periodo di congedo, svolgeva una seconda attività lavorativa, e nello specifico si occupava di servizi di pulizia per una azienda della quale lui e la moglie erano titolari.

Pochi giorni dopo aver ricevuto l’esito delle indagini, la società datrice ha licenziato il dipendente per giusta causa, in ragione dell'inadempimento contrattuale addebitabile al lavoratore che ha violato l'espresso divieto, posto dall'art. 4, comma 2, l. n. 53 del 2000 e dall’art. 157 del contratto collettivo, di svolgere attività lavorativa durante il periodo di congedo per gravi motivi familiari.

Il dipendente ha presentato ricorso, lamentando, tra le altre cose, che l’aspettativa da egli richiesta e ottenuta fosse per motivi personali, e non per “gravi motivi familiari”, e che quindi la Corte di merito aveva errato nel ritenere applicabili le disposizioni richiamate.

Inoltre, secondo il lavoratore, l’inadempimento da egli integrato non era da ritenersi così grave da giustificare il recesso, poiché l’aspettativa che gli era stata concessa non aveva comportato benefici economici a suo favore, né conseguenze negative per la società datoriale, che infatti non ha avuto la necessità di sostituire il dipendente nel periodo della sua assenza.

I motivi di ricorso sono stati ritenuti infondati. Il dipendente ha di fatto violato il divieto di svolgere una seconda attività lavorativa durante il congedo per gravi motivi familiari, e ciò era sufficiente per la proporzionalità del licenziamento irrogatogli. Inoltre una condotta di questo tipo lede irrimediabilmente il rapporto fiduciario con il datore di lavoro.

Il licenziamento è stato confermato e il dipendente condannato a pagare le spese di giudizio.

Qualora il datore di lavoro, come in questo caso, avesse il sospetto che il dipendente stia utilizzando in maniera illecita i permessi ad egli concessi, come i congedi, i permessi sindacali, i permessi Legge 104, i permessi per malattia e/o infortunio, può chiedere l’intervento di una agenzia investigativa autorizzata.

Gli investigatori privati effettuano una attività di pedinamento e di monitoraggio del dipendente, coadiuvata da una attività di Web Intelligence OSINT e SOCMINT, raccogliendo le prove dell’illecito.

Il dossier investigativo è producibile in giudizio per la tutela dei propri diritti in un eventuale contenzioso e gli investigatori privati possono essere chiamati a deporre in quanto testimoni oculari dei fatti.

Come possono intervenire gli investigatori privati, in questi casi?

  • Attività di monitoraggio e di pedinamento del dipendente in permesso;
  • Attività di Web Intelligence OSINT e SOCMINT per la raccolta di elementi di prova dal web: è spesso lo stesso dipendente a pubblicare online prove delle sue condotte incompatibili con il permesso richiesto;
  • Testimonianza in Tribunale, per confermare quanto riportato nel Dossier investigativo, se necessario.

Scarica l'allegato
Ordinanza n. 19321 del 2022.pdf


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