La
Corte di Cassazione, con
Ordinanza n. 25597 del 22 settembre 2021 (in allegato) si è espressa sulla
responsabilità del datore di lavoro nei casi di
infortunio del lavoratore.
La
responsabilità del datore di lavoro è esclusa solo se l’
infortunio del lavoratore è stato causato da una sua
negligenza e
leggerezza, ossia una
condotta atipica,
eccezionale e
personale, del tutto
estranea al procedimento lavorativo ed alle
direttive ricevute.
Si parla in questo caso di “
rischio elettivo”, che si configura quando la
condotta abnorme del dipendente crea condizioni di
rischio estranee alle normali modalità di svolgimento della mansione lavorativa, costituendo così la
esclusiva causa dell'evento dannoso.
Ma
in linea generale è il datore di lavoro ad essere responsabile degli infortuni dei suoi dipendenti, se omette di adottare le dovute
misure protettive e se non verifica che tali misure vengano
rispettate dai
lavoratori.
Per questo vengono chiamate ad intervenire le agenzie investigative autorizzate.
Una costante verifica del rispetto delle
policy aziendali, da parte degli
investigatori privati, è
determinante, perché permette di effettuare anche un
audit dei rischi e prevenire
eventi reali ed
illeciti, sempre più frequenti, raccogliendo le
prove da utilizzare
in sede di giudizio.
Infatti, se è vero che il
lavoratore che si è
infortunato sul lavoro ha l’
onere della prova di quanto accaduto, della determinazione dell’
entità del
danno subito e del
nesso di casualità con la
mansione lavorativa svolta, è altrettanto vero che il
datore di lavoro può
confutare la
veridicità di quanto dichiarato dal dipendente, provando, attraverso gli appositi
controlli difensivi per mezzo di agenzia investigativa, i
comportamenti incompatibili con lo stato di
infortunio messi in atto dal lavoratore. Il datore potrà così dimostrare che non vi è alcun infortunio, oppure, nei casi di reale infortunio, che il dipendente mette in atto
comportamenti che possono
comprometterne la guarigione. Nella prima ipotesi, se il dipendente ha presentato una
falsa denuncia di infortunio sul lavoro può esser
e licenziato per giusta causa, ma può essere anche accusato di
truffa ed in alcuni casi di
falso ideologico (artt. 640 e 479 c.p.).
L'
obbligo di tutela delle condizioni di lavoro (
ex art. 2087 c.c.) da parte del datore di lavoro non è regolarmente esplicato se le
misure preventive non sono idonee ad eliminare il più possibile anche i rischi derivanti dall’
imprudenza e dalla superficialità del
dipendente.
Per questo tipo di indagine gli
investigatori privati effettuano delle attività di
monitoraggio e di
pedinamento, attività di
web intelligence (OSINT e SOCMINT), attività di
Mystery shopping (soprattutto per il retail) e
assunzioni programmate.
Nel caso di specie, un lavoratore si era infortunato sul lavoro, sollevando delle lastre di migliaia di chili con un carroponte per posizionarle su degli autoarticolati. Nel procedere con la manovra l’uomo era stato colpito a causa dell’oscillazione delle lastre, poiché non si era allontanato dalla zona di movimentazione, soffermandosi invece nella zona di “rischio residuo”. Ha quindi chiesto
in giudizio alla
società datrice di lavoro, appaltatrice, ed alla
società committente, un
risarcimento danni,
patrimoniale e
non patrimoniale.
Ma la domanda, in primo e secondo grado, è stata
rigettata, perché l’incidente è stato considerato dai giudici
esclusiva colpa del lavoratore e della sua
condotta disattenta .
Il dipendente ha presentato
ricorso alla Corte d’Appello che lo ha rigettato, fino ad arrivare in
Cassazione, che ha rinviato in giudizio la sentenza impugnata.
L’
obbligo di sicurezza a carico del datore di lavoro è normato dal
d.lgs. 81/2008 in materia di
tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, dall’
art. 2087 c.c. secondo il quale “
L'imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro”, dall’
art. 32 della
Costituzione secondo il quale “
La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti.” e dall’
art. 31 della
Carta di Nizza: “
ogni lavoratore ha diritto a condizioni di lavoro sane, sicure e dignitose”.