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IMPRUDENZA DEL DIPENDENTE: LA RESPONSABILITÀ RICADE SUL DATORE DI LAVORO?

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IMPRUDENZA DEL DIPENDENTE: LA RESPONSABILITÀ RICADE SUL DATORE DI LAVORO?
La Corte di Cassazione, con Ordinanza n. 25597 del 22 settembre 2021 (in allegato) si è espressa sulla responsabilità del datore di lavoro nei casi di infortunio del lavoratore.
La responsabilità del datore di lavoro è esclusa solo se l’infortunio del lavoratore è stato causato da una sua negligenza e leggerezza, ossia una condotta atipica, eccezionale e personale, del tutto estranea al procedimento lavorativo ed alle direttive ricevute.
Si parla in questo caso di “rischio elettivo”, che si configura quando la condotta abnorme del dipendente crea condizioni di rischio estranee alle normali modalità di svolgimento della mansione lavorativa, costituendo così la esclusiva causa dell'evento dannoso.
Ma in linea generale è il datore di lavoro ad essere responsabile degli infortuni dei suoi dipendenti, se omette di adottare le dovute misure protettive e se non verifica che tali misure vengano rispettate dai lavoratori.

Per questo vengono chiamate ad intervenire le agenzie investigative autorizzate.

Una costante verifica del rispetto delle policy aziendali, da parte degli investigatori privati, è determinante, perché permette di effettuare anche un audit dei rischi e prevenire eventi reali ed illeciti, sempre più frequenti, raccogliendo le prove da utilizzare in sede di giudizio.
Infatti, se è vero che il lavoratore che si è infortunato sul lavoro ha l’onere della prova di quanto accaduto, della determinazione dell’entità del danno subito e del nesso di casualità con la mansione lavorativa svolta, è altrettanto vero che il datore di lavoro può confutare la veridicità di quanto dichiarato dal dipendente, provando, attraverso gli appositi controlli difensivi per mezzo di agenzia investigativa, i comportamenti incompatibili con lo stato di infortunio messi in atto dal lavoratore. Il datore potrà così dimostrare che non vi è alcun infortunio, oppure, nei casi di reale infortunio, che il dipendente mette in atto comportamenti che possono comprometterne la guarigione. Nella prima ipotesi, se il dipendente ha presentato una falsa denuncia di infortunio sul lavoro può essere licenziato per giusta causa, ma può essere anche accusato di truffa ed in alcuni casi di falso ideologico (artt. 640 e 479 c.p.).

L'obbligo di tutela delle condizioni di lavoro (ex art. 2087 c.c.) da parte del datore di lavoro non è regolarmente esplicato se le misure preventive non sono idonee ad eliminare il più possibile anche i rischi derivanti dall’imprudenza e dalla superficialità del dipendente.
Per questo tipo di indagine gli investigatori privati effettuano delle attività di monitoraggio e di pedinamento, attività di web intelligence (OSINT e SOCMINT), attività di Mystery shopping (soprattutto per il retail) e assunzioni programmate.
Nel caso di specie, un lavoratore si era infortunato sul lavoro, sollevando delle lastre di migliaia di chili con un carroponte per posizionarle su degli autoarticolati. Nel procedere con la manovra l’uomo era stato colpito a causa dell’oscillazione delle lastre, poiché non si era allontanato dalla zona di movimentazione, soffermandosi invece nella zona di “rischio residuo”. Ha quindi chiesto in giudizio alla società datrice di lavoro, appaltatrice, ed alla società committente, un risarcimento danni, patrimoniale e non patrimoniale.
Ma la domanda, in primo e secondo grado, è stata rigettata, perché l’incidente è stato considerato dai giudici esclusiva colpa del lavoratore e della sua condotta disattenta .
Il dipendente ha presentato ricorso alla Corte d’Appello che lo ha rigettato, fino ad arrivare in Cassazione, che ha rinviato in giudizio la sentenza impugnata.

L’obbligo di sicurezza a carico del datore di lavoro è normato dal d.lgs. 81/2008 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, dall’art. 2087 c.c. secondo il quale “L'imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro”, dall’art. 32 della Costituzione secondo il quale “La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti.” e dall’art. 31 della Carta di Nizza: “ogni lavoratore ha diritto a condizioni di lavoro sane, sicure e dignitose”.

Scarica l'allegato
Ordinanza n. 25597.pdf


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