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IL MARITO NON MANTIENE LA EX? ASSOLTO, SE NON C'È STATO DI BISOGNO

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IL MARITO NON MANTIENE LA EX? ASSOLTO, SE NON C'È STATO DI BISOGNO La Cassazione, con Sentenza n. 28774/2020 (in allegato), ha accolto il ricorso presentato da un uomo, che ha violato gli obblighi di assistenza familiare, non versando l’assegno di mantenimento all’ex moglie.

La Cassazione ha infatti stabilito che non è stata volontà dell’uomo venire meno al suo impegno, ma è stata una conseguenza del suo stato economico, che non glielo ha permesso. D’altro canto la ex moglie non era in uno stato di reale e grave bisogno.
L’uomo, che era stato condannato per essersi sottratto agli obblighi di assistenza, come da art. 570 c.p., nel ricorso fa presente che l’illecito che gli è stato contestato si configura quando vi è una reale volontà a venire meno all’obbligo assistenziale, e non quando si è impossibilitati economicamente a provvedere all’impegno. Infatti l’uomo si era rivolto anche a dei familiari, chiedendo aiuto per il mantenimento del figlio minorenne.

La verifica della reale situazione economica dell’ex coniuge, del suo stato patrimoniale, attuabile tramite indagine investigativa, è fondamentale non solo per la determinazione dell’assegno di mantenimento e/o divorzile, ma anche per la sua revisione.
A questa indagine si può affiancare un monitoraggio fisico, per determinare le reali abitudini dell’ex coniuge ed eventuali nuove convivenze che farebbero venire meno il diritto all’assegno.

Fonte: studiocataldi.it

 

Scarica l'allegato
Sentenza n. 287742020.pdf


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