Abbiamo già trattato, in precedenza, il tema del
risarcimento dei danni causati dall’
infedeltà coniugale, in un articolo consultabile
cliccando qui.
Una recente
ordinanza della
Cassazione, la
n. 26383/20 (in allegato) ha ribadito e fatto ulteriore chiarezza su quanto già più volte affermato dalla giurisprudenza in materia: “
la natura giuridica del dovere di fedeltà derivante dal matrimonio implica che la sua violazione non sia sanzionata unicamente con le misure tipiche del diritto di famiglia, quale l'addebito della separazione, ma possa dar luogo al risarcimento dei danni non patrimoniali ex art. 2059 c.c., senza che la mancanza di pronuncia di addebito in sede di separazione sia a ciò preclusiva, «sempre che [tuttavia] la condizione di afflizione indotta nel coniuge superi la soglia della tollerabilità e si traduca, per le sue modalità o per la gravità dello sconvolgimento che provoca, nella violazione di un diritto costituzionalmente protetto, quale, in ipotesi, quello alla salute o all'onore o alla dignità personale»” (vd. Cass. n. 6598 del 2019; anche n. 18853 del 2011).
Tuttavia, nel caso di specie, il risarcimento chiesto per lo
stato depressivo del ricorrente, causato dalla fine del suo matrimonio, è stato rigettato perché il
coniuge tradito non aveva “
provato il danno ingiusto e il nesso causale con una condotta illecita della moglie”, pur essendole stata
addebitata la
separazione. Secondo i giudici, infatti, il suo stato era riconducibile più alla
separazione che al
tradimento subito in sé.
L’aspetto del
risarcimento danni, evidentemente, è spesso sottovalutato dal
coniuge tradito e non sufficientemente provato, o comunque non tutti sono al corrente di questa possibilità di
tutelare i propri
diritti, anche quelli
costituzionalmente protetti, come, appunto, quello della
salute e della
dignità.
Rivolgersi agli
investigatori privati, quando si sospetta o si è al corrente dell’
infedeltà del coniuge, è fondamentale sia per ottenere le
prove che possono servire ad
addebitare la
separazione al traditore, sia per raccogliere le
prove della sua
condotta, che può essere
lesiva dell’
immagine e della
reputazione del
coniuge tradito.
Gli
investigatori privati svolgono le
indagini sul campo, con delle attività di
monitoraggio e
pedinamento del coniuge traditore, e
online, attraverso delle attività di
Web Intelligence (
OSINT e
SOCMINT) perché gli elementi utili a dimostrare il
tradimento e la conseguente
lesione della
reputazione del tradito possono essere anche raccolti dal
web, in particolare dai
social network.
Le
prove dell’
infedeltà, dunque, non devono solo essere sufficienti a dimostrare l’effettiva
sussistenza della
relazione extraconiugale, ma anche le
modalità con le quali la stessa di
consuma e si
concretizza.
Di certo un
tradimento “
discreto” è ben diverso da un
tradimento consumato
alla luce del sole o che è oggetto di
pettegolezzi e
maldicenze. Molti traditori non hanno scrupoli e non sono certo attenti alla
tutela della privacy del
coniuge tradito. Basti pensare che nella maggior parte dei casi le
relazioni adulterine sono di
pubblico dominio, e l’unica persona che è all’oscuro di tutto sembrerebbe essere proprio il
tradito.
Molti frequentano locali, ristoranti e bar della propria città con l’
amante, scambiando effusioni e condividendo amicizie e conoscenze. Addirittura c’è chi (purtroppo in tanti) accoglie l’amante nell’
abitazione coniugale quando l’altro coniuge non c’è, senza preoccuparsi di chi assiste - come i vicini di casa - alle entrate ed uscite sospette di una persona diversa dal coniuge, negli orari più improbabili.
Molti
traditi, inoltre, hanno
gravi ripercussioni sul loro
stato di salute, come abbiamo visto, ad esempio
forti depressioni che possono essere dimostrate in Tribunale con
certificati medici e
perizie.
Tutte le prove raccolte nel
dossier investigativo ed eventuali certificazioni, vengono, quindi, prodotte in
giudizio per denunciare la
lesione dei diritti costituzionali, e “
la sussistenza di tale condizione in concreto costituisce oggetto di accertamenti e valutazioni di fatto riservate al giudice di merito” che, se riterrà le prove idonee, si pronuncerà a favore del
coniuge tradito che ha chiesto il
risarcimento danni.